Formazione (Art. 36) – CCNL Elettrico

Le Parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica e a tal fine considerano la formazione una leva essenziale per potenziare il know how delle Aziende e la loro competitività anche a livello internazionale e, nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, per assicurare la loro impiegabilità, instaurando un circolo virtuoso di “crescita” e ottimizzazione dei risultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento dei clienti finali.

In considerazione della valenza della formazione, che travalica il perimetro aziendale ed esplica riflessi anche sul “sistema Paese” in termini di crescita sostenibile e inclusiva, di sviluppo occupazionale, di contributo al processo di integrazione europea, il modello formativo deve essere configurato prendendo a riferimento le seguenti linee guida:

  • Osmosi “scuola/lavoro” per assicurare l’avvicinamento delle istituzioni formative alle esigenze delle aziende e agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro contrastando la disoccupazione giovanile;
  • Costruzione di percorsi formativi per i giovani neo assunti che promuovano il diffondersi delle nuove professionalità connesse all'evoluzione tecnologica e digitale;
  • Crescita e sviluppo delle competenze professionali delle risorse e adeguamento delle conoscenze/abilità professionali – tenuto conto della naturale obsolescenza delle competenze – per portarle continuamente “al passo” delle innovazioni tecnologiche ed organizzative;
  • Accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione organizzativa interessanti il settore in relazione al processo di transizione energetica e alla innovazione digitale, noto come Industria 4.0, con rilevanti impatti sui modelli organizzativi, produttivi e di business. A tal fine è necessario investire nell’acquisizione e nel consolidamento delle competenze digitali e tecnologiche necessarie;
  • Sviluppo dell’impiegabilità delle risorse umane, nel rispetto della diversity, garantendo la flessibilità necessaria per fronteggiare nelle Aziende il dinamismo evolutivo creato dai processi di riposizionamento aziendale;
  • Promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro;
  • Impulso e sostegno alla cultura dell’inclusione e della diversità e dell'integrazione intergenerazionale;
  • Impulso e sostegno alla attività di trasferimento delle competenze in relazione al ricambio generazionale che si sta manifestando in tutte le aziende;
  • Supporto alla crescita e diffusione di relazioni industriali di qualità investendo su una consapevole formazione delle Parti Sociali.

Le Parti, nel riconoscere adeguato rilievo al processo formativo nel modello partecipativo consolidato nelle relazioni industriali del settore elettrico, che dà attuazione anche alla bilateralità, si impegnano ad operare in coerenza con l’assetto istituzionale della formazione continua, che ha assegnato un ruolo di impulso e di coordinamento ai fondi interprofessionali nazionali, prevedendo procedure e percorsi legati all'utilizzo di risorse pubbliche nel finanziamento di piani formativi aziendali e/o interaziendali.

Le iniziative formative, fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, saranno rivolte:

  • a) al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in Azienda (formazione d'ingresso);
  • b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento (formazione continua);
  • c) a singoli e gruppi/famiglie professionali, al fine di creare e potenziare figure professionali ritenute strategiche (formazione di crescita professionale);
  • d) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, (formazione mirata);
  • e) ai dipendenti interessati da processi di riposizionamento aziendale e/o di cambiamento di ruolo nei percorsi di mobilità interna per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità in relazione ai compiti assegnati, in un'ottica di proficuo reimpiego (formazione a sostegno del cambiamento e reindirizzo professionale).

L'individuazione del fabbisogno formativo, le modalità e finalità di espletamento, il numero delle ore dedicate, la individuazione della formazione incentivata e finanziata, così come i percorsi formativi completati formeranno annualmente — di norma nel mese di novembre, sia per la fase consuntiva dell’anno in corso, sia per la fase preventiva riferita all'anno successivo – oggetto di specifico incontro con le strutture sindacali interessate, nella comune consapevolezza del ruolo centrale delle risorse umane nell'attuale scenario produttivo in cui sempre più la crescita professionale dei lavoratori costituisce la leva essenziale per lo sviluppo della capacità competitiva delle Aziende.

In relazione a quanto sopra, nelle imprese con oltre 50 dipendenti, potrà essere costituita una commissione bilaterale sulla formazione o in alternativa, la RSU identificherà, nel proprio ambito, il delegato alla formazione che dovrà essere in possesso di adeguate competenze per seguire la tematica della formazione.

A tal fine saranno definiti appositi moduli formativi sulla formazione destinati al delegato alla formazione che avrà i seguenti compiti:

  • a) verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno solare precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello complessivo dei dipendenti coinvolti;
  • b) esaminare le esigenze formative proposte dalle aziende, con individuazione delle aree tematiche e delle relative modalità di fruizione, con riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative, alle normative sulla sicurezza, all'apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro al fine di rispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze di mercato e di qualità.

In relazione ai fabbisogni formativi individuati ai sensi del precedente comma, a livello aziendale è progettata un'offerta formativa tale da assicurare, ad ogni lavoratore a tempo indeterminato, il coinvolgimento in iniziative formative individuali o collettive, pari a un minimo di 28 ore pro-capite nel triennio.

In tale monte ore non si computa la formazione in materia di sicurezza e salute.

Nell'ambito del monte ore sopra indicato, per una quota pari a 8 ore procapite nel triennio, i lavoratori interessati possono attivarsi per scegliere corsi di formazione nell’ambito di un catalogo di offerte formative disposto a livello aziendale nel rispetto di una percentuale di assenza contemporanea pari di norma al 3% del personale in forza nell'unità produttiva.

A livello aziendale potranno essere previste, a scelta dei lavoratori, anche ulteriori iniziative formative aggiuntive per la cui partecipazione potranno essere utilizzate le spettanze di giornate/ore di assenza retribuita nelle disponibilità del lavoratore in base ai diversi istituti contrattuali.

Tenuto conto delle finalità della formazione e dell'interesse primario del lavoratore allo sviluppo delle competenze possedute, anche in relazione a quanto POD dall'art. 5 e 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le iniziative formative previste ai punti c) 1 del comma 3 del presente articolo possono collocarsi anche al di fuori dell'orario di lavoro senza dar luogo a corresponsioni per lavoro straordinario.

In attesa del libretto formativo del cittadino, fatte salve le prassi aziendali in atto, le diverse attività formative saranno registrate secondo le indicazioni fornite con il modello allegato, al fine di valorizzare l’esperienza del lavoratore e le conoscenze acquisite durante il suo percorso professionale; la formazione svolta deve essere documentata e certificata per essere considerata valida a tutti i fini consentiti dalla legge.

L’attestazione delle attività formative, che conterrà anche le indicazioni riguardo i soggetti erogatori della formazione, sarà fornita al dipendente, su richiesta dello stesso; tale attestazione potrà avvenire anche con modalità digitali.