Retribuzione lavoro a tempo parziale (Art. 59) – CCNL Multiservizi

Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo, economico e normativo, non meno favorevole rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello.

In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda:

  • l’importo della retribuzione oraria;
  • la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
  • la maternità;
  • la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali;
  • l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
  • l’accesso ai servizi aziendali;
  • i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente CCNL;
  • i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della Legge n.300/1970 e successive modificazioni.

Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della normale retribuzione e delle singole componenti di essa, l’importo della retribuzione feriale, l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.

In considerazione del fatto che l’orario settimanale di lavoro stabilito con il contratto individuale di lavoro a tempo parziale (part time) è inferiore a quello normale (40 ore), la retribuzione del lavoratore è commisurata (proporzionata) alla durata della prestazione lavorativa, applicando alla retribuzione individuale il coefficiente di conversione dato dal rapporto percentuale tra l’orario settimanale di lavoro stabilito e quello normale (es. 20 ore alla settimana = part time 50%).