Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (RGN), i giorni appresso specificati:
- festività nazionali:
- a) 25 aprile – Ricorrenza della Liberazione;
- b) 1 maggio – Festa dei Lavoratori;
- c) 2 giugno – Festa della Repubblica;
- festività religiose:
- a) 1° gennaio – primo giorno dell’anno;
- b) 6 gennaio – Epifania;
- c) il giorno del Lunedì di Pasqua;
- d) 15 agosto – festa dell’Assunzione;
- e) 1 novembre – Ognissanti;
- f) 8 dicembre – Immacolata Concezione;
- g) 25 dicembre – Santo Natale;
- h) 26 dicembre – Santo Stefano;
- i) la solennità del Santo Patrono.
Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Normale Mensile, la quota oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata festiva, con le maggiorazioni previste dagli Artt. 107 e 108.
Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui sopra.
In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola ai permessi retribuiti già maturati od alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un ulteriore importo pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione conseguente a provvedimenti disciplinari.