Il riposo giornaliero deve essere di almeno 8 ore consecutive ogni 24 ore. Per effetto dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale ed aziendale potranno, a fronte di valide ragioni, essere concordate deroghe ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente CCNL.
Nell’attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra e fatte salve eventuali ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero normale di 8 ore consecutive, ogni 24 ore, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
- cambio del turno;
- interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
- manutenzioni svolte presso terzi;
- attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
- allestimenti in fase d’avvio di nuove attività;
- quando l’intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo sia inferiore alle 8 ore;
- vigilanza degli impianti e custodia;
- tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali od amministrativi straordinari.