Turni (Art. 106) – CCNL Bancari

Per le attività appresso indicate l'impresa ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche
in turni giornalieri a carattere continuativo:

  • 1. distribuzione nell'intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a:
    • a) sistemi di controllo centralizzato – a vari livelli — dei servizi di sicurezza;
    • b) presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all'utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica);
    • c) servizi di guardiania (vigilanza e custodia);
    • d) gestione carte di credito e debito;
  • 2. distribuzione dal lunedì al sabato nell'intero arco delle 24 ore:
    • a) operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi;
    • b) sistemi di pagamento;
  • 3. distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22:
    • a) autisti;
    • b) intermediazione mobiliare;
    • c) centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a “fusi orari”;
    • d) servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile.
  • 4. distribuzione dal lunedì alla domenica fra le ore 6 e le ore 22:
    • a) banca telefonica.

Per turni si intendono articolazioni d’orario che iniziano o terminano fuori dell'orario extra standard.

Agli interessati – esclusi gli addetti ai servizi di guardiania compete, oltre all'orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno di cui in allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.

Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario
extra standard l'impresa potrà adottare – informandone preventivamente gli organismi sindacali – l’orario settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero l’orario di 37 ore con diritto l'indennità di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore che viene riversata in banca delle ore.

Alle lavoratrici/lavoratori di cui alla lett. d) del punto 3, viene riconosciuta una pausa di 30 minuti nella
giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio.

Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di
cui al punto 3, lett. c) e d), nonché il lavoro notturno nel caso di cui al punto 4, possono essere effettuati da un
limitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività di presidio “stabile”.

Al personale che effettua turni notturni compresi fra le ore 22 e le ore 6 spetta, inoltre, l'indennità di
turno notturno indicato in allegato (all. n. 3) per ciascuna notte in cui li compia.

La lavoratrice/lavoratore deve fruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore.

L'indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.

Esclusi gli addetti alle attività di cui alle lett. a) e c) del punto 1, prestazioni comprese per oltre 2 ore fra le 22 e le 6 sono effettuate nel limite massimo individuale di 80 volte l’anno.

L'eventuale effettuazione da parte dell'impresa di ulteriori distribuzioni in turni dell'orario di lavoro in casi
diversi da quelli previsti nel presente articolo, può realizzarsi solo previa intesa fra l'impresa stessa e gli organismi sindacali aziendali.