Contratto Commercio: testo, scheda e PDF

CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi

VigenteScadenza 31/03/2027Dipendenti 2025 2.555.539Ultimo accordo 03/02/2026CNEL H011TERZIARIO E SERVIZI
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Il contratto collettivo del commercio, terziario, distribuzione e servizi, codice CNEL H011, è il contratto privato che copre più lavoratori in Italia: 2.555.539 dipendenti in 374.564 aziende secondo i flussi UNIEMENS 2025. Lo firmano Confcommercio Imprese per l'Italia con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Si applica a negozi, grande distribuzione, servizi alle imprese, informatica e alle altre attività del terziario.

Le parti hanno firmato il testo vigente il 3 febbraio 2026, con scadenza al 31 marzo 2027. I minimi e gli istituti descritti in questa pagina fanno riferimento a quel testo. Gli importi aggiornati per livello sono nelle tabelle retributive.

Confcommercio non è l'unico firmatario del terziario: altre associazioni datoriali hanno contratti propri, spesso applicati da imprese più piccole o da settori specifici. Per sapere quale contratto si applica a una certa attività si parte dal codice ATECO dell'azienda.

Periodo di prova

L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova che non potrà essere superiore a:

  • 6 mesi peri lavoratori classificati Quadro;
  • 6 mesi peri lavoratori classificati nel livello 1;
  • 3 mesi peri lavoratori classificati nei livelli 2-3;
  • 1 mese peri lavoratori classificati nei livelli 4-5;
  • 45 giorni peri lavoratori classificati nel livello 6-7.

Il lavoratore assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato il periodo di prova verrà ridotti del 30%. Durante il periodo di prova è reciproca la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto dell’operaio a percepire la retribuzione per il periodo di lavoro prestato.

In caso di malattia o infortunio il periodo di prova rimane sospeso per la metà del periodo di appartenenza. Superato il periodo di prova l'assunzione diviene definitiva alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dal contratto individuale.

Livelli CCNL Commercio e Terziario

Scopri la classificazione del personale prevista dal contratto nazionale del terziario alla pagina dei livelli CCNL Commercio.

Orario di lavoro

La durata dell’orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Una eventuale diversa distribuzione dell'orario settimanale è possibile in attuazione di provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di apertura e chiusura delle attività o in relazione alla ubicazione dell’azienda (come, ad esempio, ipermercati e centri commerciali).

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L'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore, ma considerate le particolari caratteristiche dei settori della acconciatura e dell'estetica, in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro può essere diversamente distribuito.

Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti l'orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.

Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali e per i dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione l'orario di lavoro è fissato in 42 ore settimanali.

La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di straordinario.

Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a n periodo che può variare da un minimo dì sei mesi ad un massimo di dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche inerenti all'organizzazione del lavoro e/o collegate alla tipologia di attività.

Nella settimana lavorativa si potrà superare il limite di 48 ore settimanali purché vi siano settimane lavorative di meno di 48 ore in modo da effettuare una compensazione e non superare il limite delle 48 ore medie nel periodo di riferimento.

Resta confermato quanto previsto dall’art. 25 circa le competenze delle parti sociali. Le prestazioni effettuate oltre l'orario di lavoro di cui al primo capoverso saranno retribuite con le maggiorazioni di cui agli artt. 25 e 37 del presente CCNL.

Le parti convengono che ogni lavoratore avrà diritto a riposi pari 11 ore ogni 24 ore.

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In sostituzione delle quattro festività abolite da combinato disposto della legge 54/1977 e del DPR. 792/85, verranno predisposti gruppi di quattro 0 di otto ore di permesso individuale retribuito verranno fruiti dai lavoratori.

| permessi per un totale di 32 (trentadue) ore annue saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva.

| permessi non goduti entro la data del 31 dicembre di ogni anno saranno pagati con le spettanze del mese successivo salvo accordo aziendale che ne determini la flessibilità anche oltre la fine dell'anno.

L'utilizzo di tali ore potrà consentire in alcuna attività una distribuzione dell'orario di lavoro inferiore alle 40 ore settimanali orientata a garantire un servizio più articolato e migliore alla clientela.

AI fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, nel rispetto delle regole, delle procedure e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli Accordi interconfederali dell'artigianato, le Parti convengono che le modalità di attuazione dei seguenti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell’orario settimanale di cui ai punti 1 e 2 saranno concordate fra le parti stipulanti il presente si CCNL al livello di contrattazione collettiva regionale, o su delega di quest’ultima a livello territoriale:

  1. distribuire diversamente l'orario contrattuale di lavoro nell’ambito della settimana o su cicli di più settimane;
  2. articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multi periodali, per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo di 6 mesi prorogabili a 12 mesi, alternando periodi di lavoro con orario diverso.

Ferie

Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa. Quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale. È comunque considerata di 6 (sei) giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie o, in caso di distribuzione disomogenea dell’orario di lavoro.

Compatibilmente con le esigenze dell'azienda e tenuto conto di quelle dei lavoratori è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre.

Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra i contraenti e mediante programmazione.

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Le ferie potranno essere frazionate in non più di 2 (due) periodi.

Nella programmazione delle ferie, le aziende che occupino lavoratori stranieri con il proprio nucleo familiare nel Paese di origine, favoriranno il raggruppamento dei giorni di ferie al fine di consentire un congruo periodo di permanenza nei rispettivi paesi di origine.

Ai lavoratori che, con congruo anticipo, comunichino per iscritto la richiesta di ferie per partecipare a celebrazioni religiose diverse da quelle individuate dall’art. 42, le aziende cercheranno, nei limiti delle esigenze di funzionalità interna e di rispetto delle richieste complessive, di accordare una via preferenziale.

Per le ferie verrà istituito presso l'azienda un apposito registro.

Permessi studio

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali assicurano un’offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione.

L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall’azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui sopra saranno definite nell’ambito della Contrattazione Collettiva di secondo livello.

I Piani formativi settoriali potranno essere arricchiti e integrati da intese e accordi siglati dalle categorie a livello regionale e/o locale, allo scopo di declinare ulteriormente ed in modo più specifico gli indirizzi, gli obiettivi e le finalità nazionali rispetto a contesti e specificità territoriali di riferimento, quali sistemi produttivi locali o distretti industriali.

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Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.

Lavoro straordinario, festivo e notturno

Straordinario

Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all'art. 7 del presente contratto sono considerate lavoro straordinario.

È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore.

Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, anche in deroga al limite di 250 ore, in relazione a:

  • casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
  • casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
  • eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché all'allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti e in tempo utile alla RSA.

Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del limite legale (250 ore) o contrattuale dello straordinario.

Le parti concordano che una quota pari al 50% del monte ore previsto dal superiore punto 2, possa confluire, al netto della maggiorazione economica oraria, previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSA aziendale, nella Banca delle ore.

La maggiorazione oraria anzidetta dovrà comunque essere liquidata al lavoratore.

Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro.

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Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione del presente contratto:

  • a. lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali) 15 %;
  • b. lavoro straordinario diurno feriale (oltre all'ottava ora settimanale) 20%;
  • c. lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali) 20%;
  • d. lavoro straordinario notturno (oltre all'ottava ora settimanale) 30%;
  • e. lavoro straordinario festivo 30%;
  • f. lavoro straordinario festivo notturno 50%;

Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione, ai sensi dell'art. 48 del presente CCNL.

Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Le maggiorazioni per il lavoro straordinario svolto da lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione verranno calcolate sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 48 del presente contratto, tenuto conto per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo trimestre solare o del periodo di lavoro prestato. qualora questo sia inferiore a 90 giorni.

Lavoro notturno

Sempre che non si tratti di turni regolari di lavoro, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le 23.30 e le 6.30.

Il lavoro ordinario notturno è compensato con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 41 applicando una maggiorazione pari al 15%.

La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 29 del presente contratto.

Tabelle retributive CCNL Commercio

Per conoscere salario e paga minima prevista dal seguente contratto collettivo nazionale del lavoro passa alla pagina delle tabelle retributive CCNL Commercio e Terziario.

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Tredicesima mensilità

Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno, la tredicesima mensilità denominata “gratifica natalizia” pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.

Preavviso dimissioni e licenziamento

Passa all'articolo dedicato al preavviso di licenziamento e dimissioni CCNL Commercio.

Malattia e infortunio

Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro

In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore l'invio del certificato medico attestante la malattia, entro 3 giorni dall'inizio della stessa.

In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.

Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n. 300. In caso di interruzione del servizio per malattia e infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:

  • mesi 9 per anzianità fino a 5 anni;
  • mesi 12 per anzianità oltre i 5 anni.

In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto suindicato si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi.

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Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti.

Inoltre, durante l'interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente i seguenti importi:

  • in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorni, le aziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino al raggiungimento del 100% a partire dal 12 giorno e fino al 180° giorno;
  • in caso di malattia di durata inferiore o pari a 8 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economica a carico dell'azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno.

Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale

Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.

Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all'impresa.

Quando l'infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di
soccorso.

In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo.

Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a
guarigione clinica.

Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla guarigione clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione.

Altri contratti del settore

Nella stessa attività possono applicarsi contratti diversi a seconda del tipo di azienda (industria, artigianato, PMI, cooperative). Questi sono gli altri CCNL della famiglia Terziario e Servizi per numero di lavoratori coperti.

Tutti i contratti del settore Terziario e Servizi

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