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Le Parti, al fine di armonizzare le figure professionali con le modifiche normative e del mercato del lavoro intervenute negli ultimi anni, concordano che le modifiche introdotte nella classificazione del personale con il presente Accordo di rinnovo si applicheranno esclusivamente nei confronti dei lavoratori assunti dall’1.1.17.

In particolare, i lavoratori assunti a decorrere dall’1.1.17 nella qualifica di “insegnante – istruttore di autoscuola per conducenti professionali” saranno inquadrati per i primi 18 mesi al liv. 4).

Ai dipendenti classificati come Quadri spetta una indennità di funzione pari ad € 25,82 mensili lorde per 14 mensilità.

Quadri

Appartengono a questo livello i quadri di cui alla legge n. 190/85 che esplicano funzioni direttive con ampia discrezionalità, autonomia di poteri e facoltà decisionali nell'ambito degli obiettivi fissati dalla proprietà aziendale, in possesso di approfondite conoscenze tecno-specialistiche integrate da notevole esperienza.

Profili esemplificativi:

  • Responsabile di Centro di Istruzione Automobilistica in possesso delle prescritte abilitazioni di cui al D.M. 17.5.1995 n. 317;
  • Responsabile di unità operativa;
  • Responsabile dei servizi amministrativi e contabili.

Livello 5

Appartengono a questo livello gli impiegati, sia tecnici che amministrativi che, nell'ambito delle direttive aziendali, svolgono funzioni di concetto richiedenti notevole esperienza maturata nell'ambito aziendale o conoscenze equivalenti, con piena responsabilità del proprio settore e con autonomia gestionale e decisionale, anche nei rapporti con la clientela.

Profili esemplificativi:

  • responsabile di Centro di istruzione automobilistica in possesso delle prescritte abilitazioni di cui al DM 17.5.95 n. 317;
  • responsabile di sistemi informatici, gestione programmi;
  • responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui all'art. 123, Codice della Strada;
  • insegnante-istruttore di autoscuola per conducenti professionali;
  • capo ufficio contabilità;
  • capo ufficio gestione pratiche automobilistiche.

Livello 4

Appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono funzioni di concetto tecnico-amministrative, con conoscenze derivanti da preparazione professionale e/o formazione tecnico-pratica e con autonomia di iniziativa nei limiti di direttive aziendali prestabilite.

Profili esemplificativi:

  • istruttore di guida o nautica nel caso svolgano l'attività prevalente su veicoli superiori a t. 3,5 per quanto riguarda il trasporto merci e autobus, in percorsi finalizzati all'ottenimento delle patenti professionali o della Carta di Qualificazione del Conducente;
  • impiegato di concetto responsabile per l'istruzione delle pratiche di settore: trasporto merci – Contabilità – MCTC – PRA – Internazionali – Patenti – CAP – ADR – Attestati professionali;
  • responsabile CED.

Livello 3

Appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive richiedenti conoscenze teorico-pratiche, acquisibili mediante addestramento professionale ed esperienze equivalenti, nell’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti.

Profili esemplificativi:

  • insegnante di autoscuola o di scuola nautica;
  • responsabile di segreteria;
  • istruttore di guida o nautica;
  • impiegato addetto all'espletamento delle formalità di trasporto merci;
  • impiegato addetto alla contabilità, e/o addetto ai sistemi informatici.

Livello 2

Appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive.

Profili esemplificativi:

  • Impiegato d'ordine;
  • Addetto di segreteria;
  • Archivista;
  • Protocollista;
  • Schedarista;
  • Dattilografo;
  • Codificatore;
  • Centralinista;
  • Addetto alle operazioni ausiliarie all'istruzione di pratiche auto, natanti e patenti auto e/o nautiche, anche con funzioni di ricevimento clientela;
  • Operatore informatico.

Livello 1

Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono mansioni per le quali si chiede il possesso di semplici capacità pratiche.

Profili esemplificativi:

  • Fattorino;
  • Addetto alle pulizie;
  • Usciere.

Leggi anche: tabelle retributive CCNL autoscuole.

Mutamento di mansioni

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

2. Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla differenza tra le retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai minimi tabellari e dalla indennità di contingenza dei due livelli.

3. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni dei livelli Quadri e 5° e di due mesi nel disimpegno di mansioni degli altri livelli, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, gravidanza, aspettativa, eccetera, nel qual caso spetterà al lavoratore, per il periodo della sostituzione, lo stipendio e la contingenza del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello.

Cumulo di mansioni

 1. Al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti.

2. Nel caso in cui ciò non avvenga, è attribuito al lavoratore il livello superiore dopo un anno di svolgimento delle mansioni rientranti nei due livelli, oppure se il lavoratore abbia esercitato in modo non continuativo mansioni superiori per un periodo complessivo di un anno nell'arco di tre anni.

3. Il dipendente che ha acquisito il livello superiore per effetto dei commi precedenti continuerà a svolgere anche le mansioni del livello di provenienza già svolte prima del passaggio di livello.

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