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CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.

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CCNL Vigilanza Privata in vigore

TitoloCCNL per i dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari
SettoreCommercio
ContraentiFEDERDAT; AEPI; ASSIDAL; FLAITS; CONSIL; CLAS; CIU; UIC
Data stipula09/03/2020
Codice alfanumerico (CNEL ID)HV51
Data scadenza contrattuale08/03/2023
PDF CompletoScarica contratto PDF

Premessa

I principi cui si inspira il presente CCNL sono quelli:

  • dell'effettiva tutela e rappresentanza dei lavoratori e delle aziende;
  • del metodo partecipativo volto al coinvolgimento dei lavoratori e delle aziende al fine
    di trovare soluzioni tese alla tutela e al miglioramento delle condizioni dei lavoratori e alla
    tutela della competitività delle aziende;
  • dello sviluppo di politiche mirate all’acquisizione di competenze garantendo una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato fi ingresso e, dall ‘altro, se permanenza nel mondo del lavoro, nonché di politiche volte allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione ed alla valorizzazione del capitale umano;
  • della realizzazione di un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le
    esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore vigilanza privata e funzionale all’individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull’organizzazione del lavoro;
  • della valorizzazione del sistema della bilateralità.

A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei
comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le Parti.

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro fra gli istituti, le imprese, i Consorzi e le cooperative in qualunque forma costituiti, che svolgono attività di vigilanza privata, come indicato nel d.m. 269/2010 e/o servizi fiduciari ed il relativo personale dipendente.

Procedure per il rinnovo

(Art. 5) La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.

Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

In assenza di accordo, dopo un periodo di sei mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale).

La violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della Parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.

Nell’accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.

Livelli: classificazione del personale

Per conoscere la classificazione del personale passa alla pagina dedicata ai livelli del CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari.

Nota che la distinzione varia a seconda dell'appartenenza alla sfera della vigilanza privata o dei servizi fiduciari.

Malattia

Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della propria malattia all’Istituto da cui dipende: in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza sarà considerata Ingiustificata con le conseguenze previste dall’art. 101 del presente Contratto, ferme restando le sanzioni previste dalla Legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia.

AI fini della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto ad attenersi alla vigente normativa relativa all’attestazione e trasmissione sull’inizio e la durata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.

Salvo il caso di opposizione contro l’accertamento degli organi competenti e di conseguente richiesta del giudizio del Collegio medico, il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata da regolare certificato medico, preavvisando l’istituto 24 ore prima e comunque non oltre il penultimo giorno di malattia circa la data della ripresa del lavoro.

Ai sensi dell’art, 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti.

Orario di lavoro

Orario di lavoro settimanale

(Art. 62) Ai fini contrattuali l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.

La durata massima della settimana comprese le ore di straordinario non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media riferita. ad un periodo di mesi 12 decorrenti dal 1° gennaio di ogni anno.

Per il personale assunto durante l’anno il periodo di riferimento sarà riparametrato in relazione ai mesi di effettivo servizio.

Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, che dovrà avvenire entro due ore e mezzo dal termine del turno assegnato-ferma restando la retribuzione con la maggiorazione per il lavoro straordinario.

In tal caso il lavoratore avvertirà l istituto che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari. A livello territoriale le parti potranno concordare diverse modalità in relazione alla specificità del territorio.

Riposo Giornaliero

(Art. 63) Il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore.

AI fine di non esporre i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, al lavoratore potranno essere assegnati per un numero di volte non superiore a 12 nel corso dell'anno solare riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore, non più di tre volte al mese pro capite.

In tal caso le ore mancanti al raggiungimento del limite di ore 11 di riposo non godute nell'arco delle 24 ore dovranno essere obbligatoriamente recuperate entro i 30 giorni successivi.

Qualora il recupero di dette ore avvenga dopo i trenta giorni successivi dovrà essere corrisposta una indennità pari al 40% della quota oraria della normale retribuzione per ogni ora recuperata oltre il termine.

A livello territoriale le parti potranno concordare diverse modalità in relazione alla specificità del territorio.

Riposo settimanale

(Art. 64) Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere dalle ore 24 fermo restando che tale riposo non assorbe quello giornaliero di cui al precedente articolo.

Per il personale tecnico operativo potrà cadere in un giorno diverso dalla domenica. In relazione all'esigenza di non esporre comunque i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi, si conviene che il personale può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale e che, il periodo di riposo di 24 ore consecutive da cumulare con il risposo giornaliero di 11 ore, possa essere ridotto.

Il dipendente chiamato a prestare la propria opera nel giorno di riposo settimanale avrà diritto oltre al recupero delle giornata di riposo, ad un compenso pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione nel caso in cui il recupero del riposo avvenga entro il settimo giorno.

Qualora il recupero di cui sopra avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell'indennità di cui al comma precedente, verrà corrisposto una somma anche
a titolo di risarcimento danni pari al 40% della normale retribuzione giornaliera e/o oraria.

Pause

(Art. 65) Qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico-operativo, beneficerà li un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di minuti dieci, con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio, e comunque in maniera da creare il minor disagio possibile al committente.

Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, nel caso in cui durante la pausa svolta sul posto di lavoro si evidenziano particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della Guardia Particolare Giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di servizio.

Qualora per le esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi.

Ciclo continuo

(Art. 66) Per l’attività prestata nelle giornate domenicali o in orario notturno, maggiorazione competerà al dipendente, giacché tale attività espletata ciclo continuo, caratteristico del servizio di vigilanza, trova la sua particolare remunerazione nella determinazione complessiva del trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto.

Sistema 5+1

(Art. 67) Ai soli fini contrattuali, il limite dell'orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore.

La settimana lavorativa si attua, per il personale tecnico operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro.

In tal caso e soltanto quando l’orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato sistema 5+1.

I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio prestato e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato.

Il godimento dei permessi di conguagli e dei giorni di riposo derivanti dal sistema 5+1, di cui al presente articolo, non comporta alcuna variazione della retribuzione.

I permessi di conguaglio saranno concessi contemperando le esigenze aziendali con le richieste dei lavoratori.

Il sistema 5+1, con i relativi permessi di conguaglio, decadrà se l‘orario di lavoro settimanale sarà ridotto con provvedimenti legislativi o di altra natura pal di sotto dei limiti previsti dal Contratto.

In tal caso le parti si incontreranno per gli eventuali opportuni adattamenti.

Fermo restando l'orario di lavoro del presente articolo, previo il consenso delle parti, si potrà applicare un sistema che preveda l'abbinamento di un giorno di permesso ad un giorno di riposo contrattuale per tante volte quanti sono i permessi previsti dal presente articolo.

Gli eventuali permessi non goduti nell’anno di maturazione decadranno con la retribuzione normale in atto salvo i casi di risoluzione del rapporto di lavoro in corso di anno.

Sistema 6 +1 +1

(Art. 68) Il limite dell'orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore e 15 minuti.

La settimana lavorativa si attua mediante sei giorni di lavoro cui seguono il giorno di riposo settimanale ed il giorno di permesso.

Poiché con tale sistema non si intende modificare il monte ore annuo di lavoro normale pro-capite previsto al precedente articolo, la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua mediante la concessione del giorno di riposo settimanale e di un giorno di permesso dopo sei giorni di lavoro e con orario normale giornaliero di lavoro fissato, ai fini contrattuali, in 7 ore e 15 minuti.

Nel caso di esigenze organizzative, dettate da eventi particolari e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, ove vi fosse la necessità di non poter usufruire, nella turnazione, del giorno di permesso di cui al comma precedente il riposo settimanale, stante la distribuzione dell'orario del presente articolo, potrà cadere all'ottavo giorno purché per ogni periodo di 28 giorni vengano usufruiti 4 giorni di riposo.

Nel sistema di distribuzione dell'orario di lavoro derivante dall’applicazione del presente articolo, restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente Contratto.

Flessibilità

(Art. 69) Fermo restando che la retribuzione deve essere corrisposta in misura mensile, ove in applicazione dei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro di cui ai precedenti articoli, non si pervenga al completo esaurimento dell'intero orario giornaliero di lavoro si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate nella misura massima di due ore giornaliere.

Nel caso in cui il lavoro effettuato sia inferiore all orario normale giornaliero contrattuale la
prestazione dovrà avvenire in un unico servizio.

Il recupero di tale ore non lavorate dovrà avvenire di seguito a turni ordinari di lavoro. Il recupero inoltre non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltre i due mesi successivi, nella misura massima di due ore giornaliere.

A tal fine non sarà considerata straordinaria l’attività lavorativa, prestata per il recupero e, dunque, non comporterà al lavoratore alcun compenso e/o maggiorazione, così come la prestazione lavorativa giornaliera ridotta non darà luogo a riduzione della retribuzione.

Restano ferme diverse forme di flessibilità già contrattate.

Straordinario

(Art. 70) Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di servizio, per un numero di ore annuali che sommate all’orario normale di lavoro non superi il limite massimo fissato nell'orario di lavoro.

Ai soli fini del presente articolo, per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre il limite di cui al presente CCNL a seconda dell'applicazione dei sistemi 5+1 e 6+1+1.

Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Per il personale del Ruolo amministrativo il lavoro straordinario decorrerà dal termine della quarantesima ora.

Ferie

(Art. 76) Il personale ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie pari a:

  • 25 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 1 (cinque giorni di lavoro e un giorno di riposo);
  • 23 giorni di lavoro quando si applica il sistema 6 + 1 + 1 (sei giorni di lavoro, il giorno di riposo settimanale ed un giorno di permesso);
  • 22 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5+2 (amministrativi con orario di lavoro giornaliero di 8 ore in cinque giorni) godimento delle ferie non modifica la programmazione dei turni di riposo e di me nesso stabiliti in precedenza.

Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione mensile.

Le ferie sono irrinunciabili nessuna indennità spetta al lavoratore nell’ipotesi che si presenti spontaneamente in servizio durante il turno di riposo annuale che gli spetta.

Le ferie potranno essere frazionate liberamente nel corso dell’anno, fermo restando che almeno due settimane vanno godute consecutivamente durante l’anno stesso di maturazione.

Il periodo feriale deve essere programmato in tempo utile contemperando le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni verranno considerate mese intero.

Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. La malattia, se regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per il territorio, interrompe il decorso delle ferie.

Tabelle retributive

Consulta i minimi salariali previsti dal contratto nazionale del lavoro passando alle tabelle retributive del CCNL Vigilanza privata e Servizi fiduciari.

Preavviso dimissioni

Dimissioni per giusta causa

(Art. 123) Ai sensi dell'art. 2218 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto e a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

Preavviso

(Art. 124) Il preavviso deve essere dato per iscritto rispettando i Ì seguenti termini:

  • a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
    • mesi due per il Quadro e il primo livello;
    • mesi uno per il secondo livello;
    • giorni quindici per gli altri livelli;
  • b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio o compiuti:
    • mesi tre per il Quadro e il primo livello;
    • mesi uno per il secondo livello;
    • giorni quindici per gli altri livelli;
  • c) oltre i dieci anni di servizio:
    • mesi quattro per il Quadro e il primo livello.

I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine del mese. Ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso il recedente, datore di lavoro o lavoratore, dovrà corrispondere all'altra parte una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il relativo periodo.

Ove il lavoratore dimissionario lo richieda, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso facendo in tal caso cessare il rapporto di lavoro.

Ove invece il datore di lavoro intenda di propria iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

Rinnovi: decreto Guardia Giurata, porto d'armi e tassa tiro a segno

(Art. 121) Il costo per il rinnovo della concessione del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della relativa licenza di porto d’armi è a completo carico del datore di lavoro.

Sono altresì a carico del datore di lavoro i rinnovi annui della tassa di tiro a segno nazionale.

Le aziende s’impegnano, nell’ambito delle disposizioni locali e delle indicazioni emanate in materia dal Ministero dell’Interno, ad adoperarsi affinché i rinnovi delle documentazioni avvengano alle normali scadenze.

Nel caso di sospensione o di mancato rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e/o della licenza di porto d’armi, il datore di lavoro potrà sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore.

Trascorso un periodo di 180 giorni di calendario senza che il lavoratore sia ritornato in possesso dei documenti di cui sopra, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro per tale motivo senza preavviso o indennità sostitutiva. Diversi termini potranno essere concordati in sede locale.

Notizie e articoli dal CCNL Vigilanza Privata

La lettura di questi contenuti è fornita a puro titolo informativo. È consigliabile rivolgersi a un professionista, uno studio legale, una sigla sindacale o un’associazione di categoria per un parere più completo in materia. Disclaimer.

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