Elementi della retribuzione – Vigilanza Privata
(Art. 107) Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi:
- salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata);
- eventuali terzi elementi;
- eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 111.
Paga conglobata – Vigilanza Privata
Livelli | Paga |
---|---|
Quadri | 2.068,30 |
1º livello | 1.788,31 |
2º livello | 1.674,65 |
3º livello | 1.495,28 |
4º livello | 1.338,85 |
5º livello | 1.271,27 |
6º livello | 1.115,19 |
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per 26 (“Istituti di vigilanza”).
L'importo della retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 173.
Leggi anche: Livelli CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari.
Indennità di contingenza
(Art. 109) Il valore mensile del punto di contingenza è, conglobata nella paga tabellare.
Indennità relative ai servizi prestati
Indennità | Servizio | Importo |
---|---|---|
Indennità per lavoro notturno (giornaliera) | Zono stradale e trasporto scorta valori | 5,61 |
Indennità lavoro notturno (giornaliera) | Piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa | 4,18 |
Indennità di rischio giornaliera | Zona stradale, trasporto scorta valori, piantonamento antirapina | 3,12 |
Indennità di rischio giornaliera | Piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa | 0,65 |
Ruolo amministrativo | Indennità presenza (giornaliera) | 0,63 |
Indennità di lavoro domenicale
AI lavoratore sia del Ruolo Tecnico-operativo che del Ruolo Amministrativo che presti la sua opera nel giorno di domenica, spetterà oltre alla normale retribuzione mensile un'indennità per ogni ora effettivamente lavorata dalle ore 0 alle ore 24 della domenica, così definita: euro 0,71.
Anzianità di servizio
(Art. 112) L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore inizia di fatto la prestazione lavorativa nell'Istituto, quali che siano le mansioni ad esso affidate.
Le frazioni di anno saranno considerate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate mese intero, ad eccezione di quanto previsto dalla normativa del trattamento di fine rapporto.
Scatti di anzianità
(Art. 113) Il lavoratore avrà diritto a sei scatti triennali. Gli importi degli scatti restano fissati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure:
Livelli | Euro |
---|---|
Quadri | 31,30 |
1º livello | 26,12 |
2º livello | 23,83 |
3º livello | 22,46 |
4º livello | 21,13 |
5º livello | 20,52 |
6º livello | 19,66 |
L'importo degli scatti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo in cifra fissa degli scatti pregressi già maturati nel precedente livello fino alla maturazione del nuovo scatto. A quel momento gli scatti pregressi saranno ricalcolati in base alla misura in vigore per il nuovo livello di appartenenza, senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
Fermo restando che il tetto massimo degli scatti è la risultante del valore unitario relativo ad ogni livello moltiplicato per il numero degli stessi (sei), nei casi in cui sia già stata maturata l’intera serie dei sei scatti previsti con un tetto massimo inferiore a quello sopra richiamato, si dovrà procedere al relativo adeguamento, secondo i seguenti criteri:
- la cifra totale derivante dalla voce “scatti di anzianità” verrà divisa per il valore unitario dello scatto del livello di appartenenza, determinando in tal modo: il numero di scatti al valore attuale. Successivamente, il lavoratore interessato dovrà maturare ulteriori scatti quanti ne mancheranno per arrivare al numero complessivo di sei;
- l'eventuale frazione di scatto che dovesse residuare dall'operazione di cui sopra, verrà mantenuta e sarà assorbita all'atto della maturazione del sesto scatto;
- eventuali importi concessi a tale titolo a livello territoriale ai lavoratori che avevano terminato la serie dei 6 scatti, saranno assorbiti fino a concorrenza.
Retribuzione di fatto
(Art. 114) Per paga o retribuzione di fatto a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto si intende quella costituita dai seguenti elementi:
- a) stipendio o salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata);
- b) eventuali terzi elementi;
- c) eventuali scatti di anzianità;
- d) eventuali indennità continuative che non abbiano carattere di rimborso spese;
- e) eventuali superminimi ed assegni “ad personam”.
Gli eventuali rimborsi spese per divisa ed equipaggiamento, mezzi motorizzati, compreso il carburante non fanno parte della retribuzione contrattuale, anche se corrisposti in misura fissa o forfettaria, trattandosi di puri e semplici rimborsi spese e non di compenso per lavoro prestato.
Retribuzione normale – Servizi Fiduciari
Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi:
- paga base tabellare conglobata
- eventuali scatti di anzianità
Paga tabellare conglobata – Servizi Fiduciari
Livello | Paga |
---|---|
A | 1.586,72 |
B | 1.442,84 |
C | 1.212,37 |
D | 1.010,00 |
E | 952,26 |
F | 865,68 |
L'importo della retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 173.
La quota giornaliera della retribuzione si ottiene:
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 26 (“Servizi fiduciari” con orario di lavoro distribuito su 6gg settimanali);
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 22 (“Servizi fiduciari” con orario di lavoro distribuito su 5gg settimanali).
Scatti di anzianità
(Art. 146) Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, spettano un numero di sei scatti triennali, per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure:
Livello | Importo |
---|---|
A | 21 |
B | 19 |
C | 17 |
D | 15 |
In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti già maturati è ricalcolato in base ai valori indicati nel comma precedente senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati nel periodo pregresso. L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo in cifra fissa degli scatti pregressi già maturati nel precedente livello fino alla maturazione del nuovo scatto. A quel momento gli scatti pregressi saranno ricalcolati in base alla misura in vigore per il nuovo livello di appartenenza, senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
Fermo restando che il tetto massimo degli scatti è la risultante del valore unitario relativo ad ogni livello moltiplicato per il numero degli stessi (sei), nei casi in cui sia già stata maturata l’intera serie degli scatti previsti con un tetto massimo inferiore a quello sopra richiamato, si dovrà procedere al relativo adeguamento, secondo i seguenti criteri:
- a) la cifra totale derivante dalla voce “scatti di anzianità” verrà divisa per il valore unitario dello scatto del livello di appartenenza, determinando in tal modo il numero di scatti al valore attuale. Successivamente, il lavoratore interessato dovrà maturare ulteriori scatti quanti ne mancheranno per arrivare al numero complessivo di sei;
- b) l'eventuale frazione di scatto che dovesse residuare dall'operazione di cui sopra, verrà mantenuta e sarà assorbita all'atto della maturazione del sesto scatto.