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Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del settore multiservizi e pulizie.

CCNL Multiservizi in sintesi

TitoloCCNL Multiservizi e pulizie
SettoreAziende di Servizi
ContraentiCONFLAVORO PMI; FESICA CONFSAL; CONFSAL FISALS; CONFSAL
Data stipula23/05/2019
Codice alfanumerico (CNEL ID)K574
Data scadenza contrattuale31/05/2022
Testo integraleScarica contratto PDF

Premessa

Le parti si riconoscono in un sistema di relazioni basato su rapporti di rispetto e collaborazione, con comportamenti che tutelino la libertà e la dignità dei lavoratori e che siano di effettivo contributo sia al regolare  e  sereno  svolgimento  dell’attività  lavorativa,  sia  al  miglioramento  costante  dell’efficienza  e dell’efficacia delle imprese, soprattutto nell’attuale fase di difficoltà economica del Paese.

La grande trasformazione del lavoro che è in corso e che si sta sviluppando con sempre maggiore velocità richiede che le Parti sociali si assumano la responsabilità di accompagnare i datori di lavoro e i loro collaboratori nella serena accettazione della necessità di abbracciare il cambiamento continuo, per potersi confrontare adeguatamente, come insiemi, con la più accesa concorrenzialità che ha già investito le attività manifatturiere e che ora sta investendo, con crescente forza, anche i servizi di ogni genere, ai quali la rete fornisce un supporto impareggiabile ma da regolare.

Una tale responsabilità si fonda su un rapporto aperto fra le Parti sociali e richiede, da un lato, strumenti contrattuali più semplici e aggiornati, con un diverso equilibrio tra istituti contrattuali legati al rapporto di lavoro e istituti legati all’efficienza nel lavoro, e da altro lato una maggiore attenzione alle logiche collaborative e partecipative, sia all’interno delle organizzazioni produttive, attraverso la premialità di risultato, che tra le organizzazioni rappresentative, attraverso la bilateralità, con la quale si può attivare il welfare contrattuale; supportare il welfare aziendale/interaziendale o territoriale; svolgere la formazione lungo tutto l’arco della vita; gestire le istanze di certificazione dei contratti, di conciliazione, mediazione, arbitrato.

Condividendo la diffusione della cultura in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le parti si impegnano a collaborare per definire e, nel tempo, migliorare buone pratiche e soluzioni economicamente sostenibili per le imprese che siano di reale utilità alla riduzione dei rischi di infortunio e/o malattia professione;

Le parti hanno deciso di rinnovare anticipatamente il CCNL stipulato il 24 luglio 2017, in considerazione delle modifiche normative intervenute e allo scopo di recepire le istanze pervenute dalle rispettive basi.

VALIDITA’ DEL CONTRATTO

Il presente CCNL ha durata triennale e disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, le collaborazioni e i rapporti di lavoro dipendente nell'ambito dei servizi. Alla scadenza continuerà ad essere valido ed efficace tra le parti se non sarà – entro la stessa data – rinnovato o sostituito da un diverso accordo.

Ciascuna delle parti stipulanti potrà recedere dal presente CCNL con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo ed efficacia dalla data di scadenza naturale. Il recesso dovrà essere comunicato alla controparte mediante posta elettronica certificata (pec) o lettera raccomandata, anche consegnata a mano.

Fermi restando i diritti inviolabili dei cittadini, le parti escludono il ricorso ad azioni dirette durante tutta vigenza del presente CCNL nonché (i) durante le trattative finalizzate al suo rinnovo, (ii) nel corso delle consultazioni per la modifica o integrazione dello stesso e (iii) durante lo svolgimento delle procedure di conciliazione o arbitrato eventualmente attivate.

A  tal  fine  le  parti  considerano  regolari  soltanto  le  azioni  dirette  che  comportino  l’assenza  dalla prestazione di lavoro per turni interi, che siano preannunciate con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni liberi e svolte nel rispetto dei livelli minimi di servizio stabiliti dalla legge o, se mancanti, dal datore di lavoro prima delle azioni stesse, avendo in ogni caso riguardo alla sicurezza dei clienti e degli utenti finali nonché alla salvaguardia dei beni aziendali (materiali o/o immateriali).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere dalle imprese industriali, artigiane, cooperative, dai consorzi e dalle società consortili operanti nel settore pulizia e servizi integrati/multiservizi che svolgono, anche per conto terzi, le seguenti attività:

  • servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, pulitori, netturbini, spazzacamini, ecc.);
  • servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, insegne luminose, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale, interventi in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, ecc.);
  • servizi aree verdi, comprensivi di pulizia giardini, potatura e abbattimento piante;
  • interventi aerei, con piattaforme o cestelli, per la manutenzione di impianti elettrici e di illuminazione, pulizia tetti e grondaie, ecc.;
  • servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, ecc.);
  • Interventi di manutenzione, sostituzione, lettura e gestione tecnica amministrativa dei gruppi di misura;
  • servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, ecc.);
  • nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto e trattamento, recupero e smaltimento rifiuti solidi e liquidi, con o senza recupero energetico, lavaggio cassonetti;
  • taglio erbe riparie e stradali, anche con macchinari semoventi;
  • transennature stradali, anche provvisorie;
  • impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque, con o senza recupero energetico;
  • impianti di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica, servizi di irrigazione di impianti per l'agricoltura;
  • servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna e esterna, etc.);
  • servizi di distribuzione e recapito corrispondenza dei diversi servizi postali;
  • servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.);
  • servizi alla ristorazione (trasporto e distribuzione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, ecc.);
  • servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico, autobus, tram, aeromobili, natanti, ecc.);
  • servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
  • servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, ecc.;
  • servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, parcheggi, edifici ed attrezzature comprese la gestione di parcheggi a pagamento o non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
  • portierato e guardiania;
  • servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, incluso call-center, ecc.;
  • accompagnamento, cattura e ingabbiamento e scarico di bestiame presso mattatoi;
  • servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, ecc.);
  • gestione nella totalità delle attività inerenti magazzini e centri distributivi, servizi di confezionamento di prodotti alimentari e non;
  • servizi di manutenzione impianti di sollevamento (ascensori);
  • servizi di manutenzione impianti antintrusione (allarmi e video sorveglianza)
  • facchinaggio, mercati ortofrutticoli, anche con l'utilizzo di macchinari;
  • servizi ausiliari alle produzioni industriali fuori linea;
  • servizi accessori a quelli indicati negli alinea precedenti.

Livelli e Mansioni

Per conoscere la classificazione del personale definita dal contratto passa alla pagina dedicata: livelli e mansioni CCNL pulizie multiservizi.

Ferie e permessi

Permessi retribuiti

(Art. 15) In alternativa al pagamento delle festività soppresse di cui alla Legge n. 54/1977 e al DPR n.792/1985, i lavoratori usufruiranno di 32 ore di permessi retribuiti che dovranno essere utilizzati entro l’anno solare.

I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadono e devono essere pagati con la retribuzione di fatto di cui all’ art. 25 del presente contratto in atto al momento della scadenza, ove non sia possibile fruirne entro il 30 giugno dell’anno successivo.

In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi per ogni mese intero di servizio prestato.

I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione superiori a 15 giorno di calendario.

Permessi per decesso e gravi infermità familiari

(Art. 16) In applicazione dell’art. 4 della Legge n. 53/2000 e degli artt. 1 e 3 del Regolamento d’attuazione di cui al Decreto Interministeriale n.278/2000, il lavoratore o la lavoratrice hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

Per fruire del permesso, l’interessato è tenuto a comunicare previamente all’azienda l’evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali esso sarà utilizzato.

La suddetta disciplina si applica anche a favore di persona convivente con il lavoratore o la lavoratrice, qualora il rapporto risulti da certificazione anagrafica.

Alla ripresa del servizio, il lavoratore è tenuto, entro il termine 7 giorni, a presentare idonea certificazione rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o ad esso convenzionato o, in caso di ricovero o di intervento chirurgico, della struttura ospedaliera o della clinica, presso la quale il familiare o il convivente è stato ricoverato. In mancanza di tale attestazione, i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal monte ore permessi.

Un congedo straordinario, non retribuito, della durata strettamente rapportata alla natura dell’evento, può essere richiesto in caso di gravi calamità nelle zone di residenza del lavoratore stesso o dei suoi familiari.

In ogni caso, tra il lavoratore e il datore di lavoro, possono essere concordate diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso.

Nell’accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta del lavoratore, sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.

Qualora venga accertato il venire meno delle circostanze che avevano determinato la concessione del permesso, il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie.

Ferie

(Art. 19) Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.

Compatibilmente con le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie, pari a due settimane, nei periodi di minor lavoro o in caso di chiusura per ferie aziendali.

Le ferie sono interrotte in caso di sopraggiunta malattia o infortunio non sul lavoro di durata superiore a cinque giorni, in presenza di tempestiva comunicazione al datore di lavoro e adeguata giustificazione; salvo diverse disposizioni del datore di lavoro il lavoratore è tenuto a rientrare al lavoro alla scadenza del periodo di ferie previsto, dovendosi concordare le modalità di recupero dei giorni di ferie non goduti a seguito dell’interruzione.

Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto di cui all’art.25 del presente contratto.

Per ragioni di servizio, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare successivamente, nei termini che saranno concordati, il periodo di ferie nonché ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il rientro in sede e per l’eventuale ritorno nel luogo dove trascorreva le ferie.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto di cui all’art.25 del presente CCNL.

Tabelle retributive

Per gli stipendi minimi e la struttura della retribuzione prevista si rimanda alle tabelle retributive del CCNL Multiservizi.

Malattia

In caso di malattia, il lavoratore, al fine di consentire gli adeguamenti organizzativi necessari, deve avvertire i preposti aziendali tramite chiamata telefonica, email o fax direttamente ovvero tramite interposta persona, prima dell’inizio del suo normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o accertata forza maggiore, comunicando il numero di protocollo telematico.

In genere in caso di assenza per malattia la certificazione medica è inviata telematicamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all’INPS il quale, con la medesima modalità, la mette a disposizione del datore di lavoro.

Quanto sopra si applica anche in caso di continuazione ovvero di insorgenza di una nuova malattia senza soluzione di continuità.

In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata e potranno essere applicati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 49.

Tredicesima e Quattordicesima

In coincidenza con il periodo natalizio, l’azienda corrisponderà al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.

Nel caso d’inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati.

L’Azienda ha facoltà di erogare la 13a mensilità in ratei mensili, unitamente alla retribuzione corrente.

L’azienda corrisponderà entro il 15 luglio una 14ª mensilità pari ad una retribuzione mensile di fatto.

Nel caso d’inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare  della  14a  mensilità  per  quanti  sono  i  mesi  interi  di  servizio  prestati.

L’Azienda  ha  facoltà  di erogare la 14a mensilità in ratei mensili, unitamente alla retribuzione corrente.

Preavviso licenziamento e dimissioni

(Art. 51) Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso per iscritto con raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o altro mezzo idoneo a certificare la data di spedizione.

La comunicazione di recesso, senza preavviso, da parte del datore di lavoro può avvenire per una delle cause elencate nel precedente art. 49 lett. e (licenziamento in tronco).

I termini di preavviso per entrambe le parti contraenti, sono:

Livello di InquadramentoAnzianità di servizio fino a 5 anni Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni Anzianità di servizio oltre 10 anni
Quadri e 1° livello60 giorni90 giorni120 giorni
2° e 3° livello30 giorni45 giorni60 giorni
4° e 5° livello20 giorni30 giorni45 giorni
6° e 7° livello7 giorni10 giorni20 giorni

I suddetti giorni di preavviso si intendono di calendario.

Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie, salva esplicita richiesta del lavoratore accettata dal datore di lavoro, con il congedo matrimoniale e la malattia.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i suddetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Peraltro la parte che riceve la comunicazione del preavviso può rinunciarvi senza corrispondere all'altra parte alcuna indennità.

Per la lettura del testo integrale si rimanda alla consultazione del PDF aggiornato.

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La lettura di questi contenuti è fornita a puro titolo informativo. È consigliabile rivolgersi a un professionista, uno studio legale, una sigla sindacale o un’associazione di categoria per un parere più completo in materia. Disclaimer.

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