Contratto Impiegati agricoli: testo, scheda e PDF

CCNL per i Quadri e impiegati agricoli

VigenteScadenza 31/12/2027Dipendenti 2025 22.614Ultimo accordo 18/06/2024CNEL A021AGRICOLTURA
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Il contratto collettivo dei quadri e impiegati agricoli, codice CNEL A021, si applica al personale impiegatizio e direttivo delle aziende agricole. Copre 22.614 dipendenti in 7.679 aziende secondo i flussi UNIEMENS 2025. Lo firmano Confagricoltura, CIA e Coldiretti con Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil e Confederdia.

Le parti hanno firmato il testo vigente il 18 giugno 2024, con scadenza al 31 dicembre 2027. Gli importi per livello sono nelle tabelle retributive; l'inquadramento è nella pagina livelli.

Il contratto separa gli impiegati dai quadri agricoli, con trattamenti distinti. È diverso dal contratto degli operai agricoli, che ha minimi e regole propri.

Periodo di prova

Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. In mancanza di questo l’impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal presente contratto e dai contratti territoriali per la categoria cui l’impiegato stesso appartiene in base alle mansioni che è chiamato a svolgere.

Il periodo di prova è fissato in mesi 4 per i quadri e gli impiegati di 1a, 2a e 3a categoria e in mesi 2 per gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria.

Per i rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 1° dicembre 2012 il periodo di prova è fissato in mesi 6 per i quadri e gli impiegati di 1a e 2a  categoria, in mesi 5 per gli impiegati di 3a e 4a categoria e in mesi 3 per gli impiegati di 5a e 6a categoria.

Appena avvenuta l’assunzione dell’impiegato, il datore di lavoro deve farne denuncia all’ENPAIA e all’INPS.

L’impiegato acquista il diritto all’assistenza e alla previdenza a decorrere dalla data di inizio del servizio anche se sottoposto a periodo di prova.

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I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per il periodo di prova.

Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere dal contratto senza l’obbligo di preavviso, in tal caso l’impiegato deve, entro trenta giorni, rilasciare l’abitazione eventualmente fornitagli.

Superato il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva senza necessità di conferma e il servizio prestato deve computarsi agli effetti dell’anzianità dell’impiegato.

In caso di recesso nel corso del periodo di prova o al termine di esso, l’impiegato ha diritto allo stipendio per l'intero mese nel quale è avvenuto il recesso nonché ai dodicesimi relativi alle ferie, alle mensilità aggiuntive ed al trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 22, 31 e 50 del presente contratto.

Qualora il recesso venga effettuato dal datore di lavoro, l'impiegato ha diritto, per sé e per i propri familiari, al rimborso delle spese di viaggio necessario a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spese di mobilio, sempre che il trasferimento in azienda della famiglia sia stato concordato con il datore di lavoro.

Livelli

Per conoscere la classificazione del personale passa alla pagina dedicata ai livelli del CCNL impiegati agricoli.

Retribuzione

Per gli stipendi minimi e la struttura della retribuzione prevista si rimanda alle tabelle retributive del CCNL Agricoltura impiegati.

Ferie

L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda – compreso il primo – a un periodo di ferie retribuite di giorni 30 lavorativi, fermo rimanendo quanto previsto dal 5° comma dell’art. 18.

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Le assenze per malattia, infortuni, i periodi di cura stabiliti dall’Opera nazionale per gli invalidi di guerra, il congedo matrimoniale, i permessi brevi per motivi di famiglia o per altri casi motivatinon sono computabili nelle ferie. Il periodo di ferie deve essere concordato tra le Parti tenendo conto delle esigenze della azienda e delle indicazioni dell’impiegato.

Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, ma ove le esigenze dell’azienda lo impongano, il datore di lavoro e l’impiegato possono concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a giorni 15. È facoltà dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e nell’epoca dell’anno di suo gradimento.

Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto di rimborso all’impiegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di giugno dell'anno successivo, dei giorni di ferie non goduti. L’impiegato che per esigenze di servizio non abbia usufruito in tutto o in parte del periodo di ferie spettante, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma dell’art. 27.

Nel caso di cessazione del rapporto, dopo maturato il diritto al periodo di ferie, ma prima del godimento di esse, l’impiegato ha diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute.

Qualora l’impiegato, al momento della cessazione del rapporto, non abbia maturato il diritto al periodo completo di ferie, gli spetteranno tanti dodicesimi del periodo di ferie, quanti sono i mesi di servizio prestati nell’anno.

In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 18 commi 2 e 3, nonché negli altri casi di orario variabile, il computo delle ferie può essere rapportato a ore.

Impegno a verbale

Le Parti si impegnano a disciplinare – con separato accordo entro il 30/06/2018 – la cessione dei riposi e delle ferie a titolo gratuito ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 151/2015.

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Tredicesima e Quattordicesima

Gli impiegati agricoli hanno diritto alla corresponsione della 13a e 14a mensilità, pari rispettivamente alla retribuzione percepita nel mese di dicembre e agosto.

La 13a mensilità deve essere corrisposta all'impiegato entro il 15 dicembre, mentre la 14a mensilità entro il 10 agosto; dette mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno.

In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso.

La corresponsione dei dodicesimi di tale mensilità compete anche nel caso di recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova.

Preavviso di licenziamento e dimissioni

La risoluzione del rapporto di impiego per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento quanto nel caso di dimissioni e salvo le ipotesi di giusta causa, deve essere preceduta da preavviso, dall’una all’altra parte, nei seguenti termini.

Preavviso licenziamento

Per i quadri e gli impiegati di 1a, 2a e 3a categoria

  • a) 2 mesi per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;
  • b) 4 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni;
  • c) 6 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;
  • d) 9 mesi per anzianità di servizio dai 10 ai 15 anni;
  • e) 12 mesi per anzianità di servizio oltre 15 anni.

Per gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria

  • a) 1 mese per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;
  • b) 3 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni;
  • c) 5 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;
  • d) 7 mesi per anzianità di servizio dai 10 ai 15 anni;
  • e) 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 15 anni.

Per il personale assunto a decorrere dal 1° dicembre 2012

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Per i quadri e gli impiegati di 1a, 2a e 3a categoria

  • 2 mesi per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;
  • 4 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni;
  • 6 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;
  • 9 mesi per anzianità di servizio superiore ai 10 anni

Per gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria

  • 1 mese per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;
  • 3 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni;
  • 5 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;
  • 7 mesi per anzianità di servizio superiore ai 10 anni .

Preavviso dimissioni

  • a) 2 mesi per i quadri e l’impiegato di 1a, 2a e 3a categoria;
  • b) 1 mese per l'impiegato di 4a, 5a e 6a categoria.

I termini di preavviso decorrono, in ogni caso, dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

In caso di mancato preavviso è dovuta, dall'una all'altra parte, una indennità sostitutiva pari all'importo della retribuzione globale corrispondente al periodo di omesso preavviso.

Ai sensi dell'art. 2118 c.c., la stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del dipendente.

Durante il periodo del preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, permangono tutte le disposizioni economiche e normative previste dalle leggi e dai contratti collettivi in vigore.

La indennità sostitutiva del preavviso va considerata ai fini del trattamento di fine rapporto.

Nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga per accordo delle Parti che ne convengano la immediata cessazione, viene meno l'obbligo del reciproco preavviso e della relativa indennità sostitutiva.

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Ove l'impiegato rinunci in tutto od in parte ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato.

Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, l'impiegato dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando in tal caso al dipendente la corrispondente indennità sostitutiva.

Nel caso di licenziamento e di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, è facoltà dell'impiegato di continuare ad usufruire dell'alloggio in azienda per un periodo massimo di due mesi dalla data di notifica della intimazione del licenziamento.

Durante il periodo di preavviso nel caso di licenziamento, il datore di lavoro, tenute presenti le esigenze di servizio, concederà all'impiegato adeguati permessi per la ricerca di altra occupazione. Tali permessi dovranno essere concessi nei giorni richiesti dall'impiegato.

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