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Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) per i dipendenti da Aziende esercenti attività del Turismo, Agenzie di Viaggio e Servizi. Aggiornato al 2022.

CCNL Turismo in sintesi

TitoloCCNL per i dipendenti da Aziende esercenti attività del Turismo, Agenzie di Viaggio e Servizi
SettoreCommercio
ContraentiUAI; UAI TCS; UAI UAAT; UAI FNGI; ATECA; FEDERLIBERI; UNIONLIBERI; UNIONCONTRIBUENTI; AISI; PROFESSIONE & FAMIGLIA; IMPRESA & FAMIGLIA; CONFINTESA
Codice alfanumerico (CNEL ID)H05L
Data scadenza contrattuale31/07/2022
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Premessa

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le Aziende del Settore, e tutte le attività similari, che possono esservi comprese, ed il relativo personale dipendente.

Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuate nei periodi di “stage”, dagli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente contratto.

Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite, attuate dalla contrattazione di secondo livello.

Per effetto dell’inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'Azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti, ivi compresi: gli Enti Bilaterali Nazionali, Regionali o Provinciali, la Formazione Interprofessionale. Sono parte integrante del presente contratto le prestazioni dell’Ente Bilaterale.

Le quote ed i contributi versati all’Ente Bilaterale sono, pertanto, obbligatori per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al Lavoratore, essendo comunque tenuto il Datore di lavoro, in caso d’omissione dei contributi all’Ente, a rispondere per le mancate prestazioni contrattualmente previste ed a riconoscere al Lavoratore l’importo equivalente, così come precisato nell’apposito articolo del presente CCNL.

Il presente CCNL può essere applicato solo dalle Aziende che siano in regola con i versamenti delle quote Co.As.Co., (rif. Art. 88 – Contributo d’Assistenza Contrattuale) e che applicano puntualmente tutto quanto previsto dal CCNL stesso.

Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l’accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l’impegno da parte delle Aziende di applicare integralmente il presente CCNL, nonché i Contratti Integrativi di secondo livello o le relative indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.

Ambito di applicazione

Il presente CCNL si applica a titolo esemplificativo e non esaustivo ai seguenti settori/aziende
costituite in qualsiasi forma giuridica, comprese le cooperative:

A. Codice ATECO 49 – Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

  1. trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
  2. trasporto ferroviario di merci
  3. altri trasporti terrestri di passeggeri
  4. trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
  5. trasporto mediante condotte

B. Codice ATECO 50 – Trasporto marittimo e per vie d'acqua

  1. Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
  2. Trasporto marittimo e costiero di merci
  3. Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
  4. Trasporto di merci per vie d'acqua interne

C. Codice ATECO 51 – Trasporto aereo

  1. Trasporto aereo di linea di passeggeri
  2. Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
  3. Trasporto aereo di merci
  4. Trasporto spaziale

D. Codice ATECO 52 – Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

  1. magazzinaggio e custodia
    attività di supporto ai trasporti

E. Codice ATECO 55 – Alloggio

  1. alberghi e strutture simili
  2. alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
  3. aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  4. altri alloggi

F. Codice ATECO 56 – Attività dei servizi di ristorazione

  1. Ristoranti e attività di ristorazione mobile
  2. Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) e altri servizi di ristorazione
  3. Bar e altri esercizi simili senza cucina

G. Codice ATECO 58 – Attività editoriali

  1. Edizione di libri
  2. Pubblicazione di elenchi
  3. Pubblicazione di mailing list
  4. Edizione di quotidiani
  5. Edizione di riviste e periodici
  6. Altre attività editoriali

H. Codice ATECO 59 – Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi
televisivi, di registrazioni musicali e sonore

  1. Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
  2. Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
  3. Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
  4. Attività di proiezione cinematografica
  5. Edizione di registrazioni sonore
  6. Edizione di musica stampata
  7. Studi di registrazione sonora

I. Codice ATECO 60 – Attività di programmazione e trasmissione

  1. Trasmissioni radiofoniche
  2. Programmazione e trasmissioni televisive

J. Codice ATECO 61 – Telecomunicazioni

  1. Telecomunicazioni fisse
  2. Telecomunicazioni mobili
  3. Telecomunicazioni satellitari
  4. Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
  5. Posto telefonico pubblico ed Internet Point
  6. Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
  7. Altre attività connesse alle telecomunicazioni NCA

J. Codice ATECO 61 – Telecomunicazioni

  1. Telecomunicazioni fisse
  2. Telecomunicazioni mobili
  3. Telecomunicazioni satellitari
  4. Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
  5. Posto telefonico pubblico ed Internet Point
  6. Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
  7. Altre attività connesse alle telecomunicazioni NCA

K. Codice ATECO 63 – Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici

  1. elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
  2. altre attività dei servizi d'informazione

L. Codice ATECO 68 – Attività Immobiliari

  1. compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
  2. affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing
  3. attività immobiliari per conto terzi

M. Codice ATECO 73 – Pubblicità e Ricerche Di Mercato

  1. pubblicità
  2. ricerche di mercato e sondaggi di opinione

N. Codice ATECO 74 – Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

  1. attività di design specializzate
  2. attività fotografiche
  3. traduzione e interpretariato
  4. altre attività professionali, scientifiche e tecniche NCA

O. Codice ATECO 77 – Attività di noleggio e leasing operativo

  1. noleggio di autoveicoli
  2. noleggio di beni per uso personale e per la casa
  3. noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali
  4. concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse
    le opere protette dal copyright)

P. Codice ATECO 79 – Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi
di prenotazione e attività connesse

  1. attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
  2. altri servizi di prenotazione e attività connesse
  3. Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
    agenzie di viaggio
  4. Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
    agenzie di viaggio
  5. Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e
    d'intrattenimento
  6. Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
    agenzie di viaggio n.c.a.
  7. Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
  8. Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

Q. Codice ATECO 80 – Servizi di vigilanza e investigazione

  1. servizi di vigilanza privata
  2. servizi connessi ai sistemi di vigilanza
  3. servizi investigativi privati

R. Codice ATECO 81 – Attività di servizi per edifici e paesaggio

  1. servizi integrati di gestione agli edifici
  2. attività di pulizia e disinfestazione
  3. cura e manutenzione del paesaggio

S. Codice ATECO 82 – Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto
alle imprese

  1. attività di supporto per le funzioni d'ufficio
  2. attività dei call center
  3. organizzazione di convegni e fiere
  4. servizi di supporto alle imprese n.c.a.

T. Codice ATECO 90 – Attività creative, artistiche e di intrattenimento

  1. attività creative, artistiche e di intrattenimento

U. Codice ATECO 93 – Attività ricreative e di divertimento

  1. Parchi di divertimento e parchi tematici
  2. Altre attività ricreative e di divertimento
  3. Attività ricreative in spiaggia;
  4. Noleggio di cabine, armadietti, ombrelloni, lettini, sedie, ecc.

V. Codice ATECO 94 – Attività di organizzazioni associative

  1. attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
  2. attività dei sindacati di Lavoratori dipendenti
  3. attività di altre organizzazioni associative

Periodo di prova

L’assunzione dell’Apprendista diviene definitiva al positivo compimento del periodo di prova. La durata del periodo di prova non potrà superare i limiti previsti dal presente CCNL validi per il livello finale di qualificazione dell’Apprendista.

Entro il termine del periodo di prova le Parti sono libere di recedere dal contratto o di continuare il rapporto di lavoro; in quest'ultimo caso il tempo di prova va calcolato nell'anzianità di servizio. Il patto di prova, con l'indicazione precisa delle mansioni del Lavoratore, deve essere scritto e firmato dal Dipendente al momento della stipula del contratto.

Durante la prova l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla Legge e dal contratto, previsti per gli Apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il patto di prova.

È ammesso interrompere la prova in qualunque momento senza obbligo di preavviso di una specifica motivazione.

La malattia dell’Apprendista sospende il periodo di prova per un massimo di 60 giorni, per le qualifiche finali di Quadro od Impiegato direttivo, mentre è di 30 giorni per le altre qualifiche. La sospensione effettuata proroga in ugual modo la durata del patto di prova.

In caso di ricovero ospedaliero, per tutte le qualifiche, la sospensione e la proroga sono nel limite massimo di 60 giorni.

La sospensione e la proroga del termine devono essere documentate dalla richiesta dell’Apprendista e dall’accettazione scritta che il Datore invierà all’Apprendista prima del compiersi del termine del patto.

Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.

Retribuzione / Stipendio

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Orario di lavoro

Come previsto dall'art. 2 D.Lgs. 66/2003, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione del Datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.

La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore settimanali e, di norma, 8 ore giornaliere. Esso è normalmente distribuito su 5 o 6 giornate lavorative. Oppure 48 ore su 7 giorni lavorativi.

Esemplificazione:

  • a. orario di lavoro su 5 giorni – Tale forma di articolazione dell’orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 ore, si realizza ordinariamente attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì;
  • b. orario di lavoro su 6 giorni – Tale forma di articolazione si realizza ordinariamente attraverso la distribuzione in sei giornate lavorative dell’orario settimanale che resta sempre di 40 ore.
  • c. Orario di lavoro su 7 giorni – Tale forma si articola in 6 giornate lavorative con un giorno di riposo compensativo che verrà comunicato con un preavviso di una settimana.

Non si computano nell'orario di lavoro, come previsto dall'art. 5 R.D. 1955/1923, richiamato dall'Art. 8 comma 3 D.Lgs. 66/2003: i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'Azienda; le soste di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione al Dipendente, nel senso chiarito al comma precedente (i periodi sinora elencati non si computano neanche ai fini del riposo giornaliero, che deve essere continuativo); il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro.

Sospensione dal lavoro (Art. 50)

In caso di breve sospensione del lavoro (inferiore a trenta minuti) per fatto indipendente dalla volontà del Lavoratore, quest’ultimo ha diritto alla normale retribuzione, per tutto il periodo di sospensione.

La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubblica emergenza per calamità naturali, eventi atmosferici straordinari, casi di forza maggiore o di scioperi.

In caso di sospensione pari o superiore a 30 minuti, dovuta a causa di forza maggiore, il Datore ha diritto di porre in libertà i dipendenti interrompendo così la retribuzione.

Lavoro a chiamata

Definizione (Art. 39)

È un contratto (tempo determinato od indeterminato) con il quale il Lavoratore si pone a
disposizione di un'Azienda che può utilizzarne la prestazione, nelle seguenti ipotesi:

  • a. per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo od intermittente e per i casi di svolgimento di lavoro straordinario come:
    • guardiani e personale di sorveglianza;
    • addetti a centralini telefonici privati;
    • fattorini ed altre tipologie;
  • b. per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni di età, ovvero da Lavoratori con più di 55 anni di età che siano iscritti nelle liste di mobilità e di collocamento, anche pensionati;
  • c. per prestazione da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi individuati dalle Parti stipulanti il presente contratto.

Ai fini di una maggior chiarezza, per la stipula dei contratti di lavoro di cui alla lettera c) del
presente articolo, s'intende:

  • per “Fine Settimana” il periodo che va dal venerdì dopo le ore 13,00, fino alle ore 6,00 del lunedì;
  • per “Ferie Estive” il periodo che va dal primo giugno al 30 settembre;
  • per “Vacanze Natalizie” il periodo che va dal sabato precedente al 7 dicembre al sabato seguente il 7 gennaio;
  • per “Vacanze Pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo alla Pasqua. per commessa momentanea.

Il Lavoratore dipendente intermittente non è computato nell'organico dell'Azienda, ai fini dell'applicazione di normative di Legge.

Forma e comunicazioni (Art. 40)

Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve indicare i seguenti elementi:

  • a) la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
  • b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal Lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del Lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
  • c) il trattamento economico e normativa spettante al Lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
  • d) le forme e modalità con cui il Datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
  • e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità.


Ai sensi dell'art. 1, comma 21, lettera b) della Legge 92/2012, il Datore di lavoro deve comunicare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, competente per territorio, l'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni.

La comunicazione deve essere inviata preventivamente a mezzo sms, se la prestazione deve essere espletata entro le successive 12 ore dalla chiamata oppure via mail entro i successivi 30 giorni ad un apposito indirizzo PEC. Le modalità utilizzate per la comunicazione potranno essere mediante fax, sms, posta elettronica od ulteriori modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Condizioni (Art. 41)

Il Lavoratore intermittente deve ricevere, per i periodi lavorati ed a parità di mansioni svolte, un trattamento economico complessivamente uguale rispetto ai Lavoratori di pari livello.

I trattamenti saranno proporzionati in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita,
in particolare:

  • a. per le indennità di malattia, infortunio, indennità di maternità e congedi parentali;
  • b. il T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto) sarà calcolato sugli importi effettivamente erogati con stabilità al netto di eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate agli specifici modi della prestazione, quali indennità di viaggio, lavoro straordinario o notturno e indennità di cassa o di maneggio denaro.

Indennità di disponibilità (Art. 42)

Qualora il Lavoratore, a richiesta del Datore, s’impegni a restare a disposizione in attesa della chiamata, garantendo quindi la sua prestazione lavorativa in caso di necessità del Datore stesso, quest’ultimo è tenuto a corrispondergli mensilmente una” indennità di disponibilità” che non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile normale (RMN).

Con il contratto individuale, che dovrà essere in forma scritta, saranno stabilite le modalità di pagamento dell'indennità di disponibilità.

Il Lavoratore che, per malattia od altra causa, sia nell'impossibilità di rispondere alla chiamata, salvo provata forza maggiore, deve informare tempestivamente e, comunque, non oltre 8 ore dall’inizio dell’impedimento, il Datore di lavoro, precisando la prevedibile durata dell’impedimento.

Se il Lavoratore non informa il Datore di lavoro nei termini anzidetti, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata è compreso nella fattispecie dell’assenza ingiustificata, ed esperite le procedure ex Art. 7 L. 300/70 il Lavoratore, quale sanzione, potrà perdere il diritto all’indennità di disponibilità con eventuale richiesta del Datore di lavoro del risarcimento del danno eventualmente arrecato, salva diversa previsione del contratto individuale.

Nel periodo di temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il Lavoratore non matura il diritto all’indennità di disponibilità. L'indennità di disponibilità è soggetta a contribuzione previdenziale ma è esclusa dal computo delle retribuzioni dovute per mensilità differite, festività e ferie e non è utile nella determinazione del TFR.

Divieti e condizioni (Art. 43)

L’Azienda, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 81/2015 non può ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:

  • qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
  • al fine di sostituire Lavoratori in sciopero;
  • quando abbia proceduto a licenziamenti nelle identiche mansioni, nei 6 mesi precedenti l'assunzione di collaboratore intermittente;
  • quando siano in corso, per identiche mansioni, riduzioni dell’orario di lavoro con ricorso all’integrazione salariale in deroga, ordinaria o straordinaria.

Ferie

Il Lavoratore dipendente di cui al presente CCNL, matura un periodo di ferie annuali nella misura di 28 giornate di calendario, pari a quattro settimane (160 ore lavorative per i dipendenti a 40 ore settimanali e 180 per quelli a 48 ore settimanali), comprensive dei relativi sabati e domeniche.

Le ferie saranno godute in periodi settimanali e non potranno essere frazionate in più di due periodi.

Compatibilmente con le esigenze dell’Azienda, e dei Lavoratori dipendenti, è facoltà del Datore di lavoro fissare, specialmente in caso di chiusura collettiva, il periodo di ferie pari a tre settimane; il Lavoratore concorderà la quarta settimana.

Il diritto alle ferie è irrinunciabile.

Per indifferibili ragioni di servizio il Datore di lavoro potrà richiamare il Lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie, fermo restando il diritto del Lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per il rientro.

Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore dipendente la retribuzione mensile normale. La malattia insorta durante il periodo di ferie, con certificazione regolarmente trasmessa all’Azienda, ne sospende il godimento solo nei casi previsti successivamente.

In tal caso, il periodo di ferie non goduto non sarà utilizzato quale prolungamento delle ferie ma in un momento successivo, previo accordo con l’Azienda.

In caso di licenziamento o di dimissioni, spetterà al Lavoratore dipendente l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie salvo accordo con la Parte che lo riceve.

Malattia – Infortuni

In caso di malattia e d’infortunio non sul lavoro spetta al Lavoratore Apprendista – nei limiti del periodo di comporto – il seguente trattamento complessivo, integrativo dell’indennità corrisposta dall’INPS, posto a carico del Datore di lavoro:

  • nel primo periodo d’Apprendistato:
    • dal 4º al 20º giorno di malattia: 15% della retribuzione normale dell'Apprendista;
    • dal 21º al 180º giorno di malattia: 25% della retribuzione normale dell'Apprendista;
  • nel secondo periodo d’Apprendistato: per tutto il periodo di malattia, entro i limiti del comporto, il 30% della retribuzione normale dell'Apprendista, dal quarto giorno.

Eventuali trattamenti più favorevoli potranno essere stabiliti “ad personam”.

Nota a verbale. Recesso in costanza di “protezione”.

Premesso che esistono dei periodi di “protezione” quali, ad esempio:

  • il periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, fino ad
    un anno dopo la celebrazione dello stesso;
  • il periodo intercorrente dall’inizio della maternità fino all’anno di età del bambino;
  • in costanza di malattia, infortunio, o congedo parentale;

Nel caso in cui si compia il termine dell’Apprendistato entro detto periodo di “protezione” ed il Datore intenda recedere dal rapporto, dovrà rispettare la seguente procedura:

  • Comunicherà con lettera raccomandata od altro mezzo equipollente l’intenzione di esercitare il recesso entro il termine del rapporto di Apprendistato, anche eventualmente prorogato per effetto dei periodi di sospensione.
  • Alla fine del periodo di interdizione o di sospensione degli effetti del licenziamento, il Datore comunicherà al Lavoratore, nei modi legalmente e/o contrattualmente previsti, il licenziamento, con decorrenza dal giorno successivo a tale termine del periodo di preavviso contrattualmente dovuto. Il preavviso potrà essere sostituito dalla relativa indennità.

Nel periodo lavorato oltre il compimento della durata totale dell’Apprendistato, per effetto del temporaneo divieto o della nullità del licenziamento, l’Apprendista mantiene “in proroga” tale qualifica, fermo restando che i 12 mesi di proroga dei benefici contribuitivi decorreranno, in ogni caso, dal compiersi della durata totale del periodo di Apprendistato inizialmente previsto e/o prorogato.

Nel caso di maternità o adozione all’Apprendista spettano le indennità previste a carico dell’INPS.

Tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità verrà corrisposta in numero 13 ratei mensili.

Lavoro a tempo parziale

Definizione (Art. 22)

Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento dell’attività lavorativa con orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto nel presente Contratto.

Con questo strumento le parti ritengono di poter conciliare le esigenze contrapposte del datore di lavoro e del lavoratore. Il tempo parziale può essere:

  • orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni lavorativi;
  • verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;
  • misto, quando la prestazione è resa secondo una combinazione delle modalità orizzontale e verticale sopraindicate, e contempla giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.

Si definisce lavoro supplementare il lavoro prestato tra l’orario parziale pattuito e l’orario a tempo pieno.

Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (Art. 23)

Clausole flessibili:

  • a) perché possa instaurarsi un rapporto di lavoro a tempo parziale occorre che entrambe le volontà delle parti risultino nell'atto scritto: andranno indicati la durata della prestazione lavorativa, l'orario di lavoro, il riferimento al giorno, alla settimana o al mese ed all'anno sulla base delle diverse tipologie utilizzate.

    Il trattamento economico e gli istituti contrattuali da applicare vengono proporzionati al lavoro prestato;
  • b) con il consenso del lavoratore, che deve risultare da atto scritto, può essere richiesto al lavoratore (con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi) la possibilità di variare o la collocazione temporale della prestazione (tempo parziale orizzontale, verticale o misto), ovvero la durata della prestazione lavorativa (tempo parziale verticale o misto).

    Per oggettivi e comprovati gravi motivi familiari, dando preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, il lavoratore può chiedere il ripristino della prestazione concordata all'origine.

    Le variazioni temporanee della collocazione temporale della prestazione lavorativa (meno di un mese) comportano l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere una maggiorazione retributiva del 5% della retribuzione oraria normale, e ciò a titolo risarcitorio;
  • c) sempre con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può ottenere una prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro annuo. La prestazione supplementare darà diritto a una maggiorazione del 10% della retribuzione oraria normale.

    Se il part–time è verticale, può essere consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto ai giorni concordati. In quest'ipotesi la maggiorazione riconosciuta sarà del 10% della retribuzione oraria normale;
  • d) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero da tempo parziale a tempo pieno, deve avvenire con il contemporaneo assenso delle parti.

    Si contemperano le esigenze del lavoratore con quelle organizzative dell'azienda. Ha diritto di precedenza la richiesta del lavoratore fondata su gravi motivi personali, familiari, ovvero produttivi.
Descrizione lavoro parzialeMaggiorazione R.O.N*
a. Variazione prestazione a tempo parziale;5%
b. Supplementare nel Tempo Parziale orizzontale (fino a
raggiungere il 25% del normale orario di lavoro annuo);
10%
c. Supplementare nel Tempo Parziale verticale10%
*Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.

Condizioni di assunzione (Art. 24)

Il rapporto di lavoro a tempo parziale (risultante da atto scritto) conterrà i seguenti elementi:

  • la indicazione del patto di prova per i nuovi assunti;
  • la durata della prestazione lavorativa, normalmente fissata tra datore di lavoro e lavoratore,
    in misura non inferiore a 16 ore (orario ridotto rispetto al normale orario settimanale); 64 ore
    (orario ridotto rispetto al normale orario mensile); 532 ore (orario ridotto rispetto al normale
    orario annuale). Il superamento dei limiti anzidetti può avvenire solo con il consenso
    preventivo del lavoratore;
  • il trattamento economico e la normativa applicata: entrambi tali fattori saranno da ricondurre
    alla corretta proporzionalità funzione del lavoro prestato;
  • la durata della prestazione lavorativa o la fascia di orario utilizzata con riferimento al giorno,
    alla settimana, al mese o all'anno;
  • il richiamo alla possibilità eventuale di utilizzare lavoro supplementare, con l'indicazione
    della normativa di riferimento;
  • il richiamo alla possibilità eventuale di intensificare la prestazione lavorativa in particolari
    periodi dell'anno (ad esempio nelle festività o per far fronte appicchi di domanda).


Sino a quattro ore, e salvo diverso accordo sottoscritto in sede sindacale, la prestazione giornaliera non può essere frazionata nell'arco della giornata.

Possono essere disciplinate ipotesi di accesso al tempo parziale di studenti e/o Lavoratori occupati con la medesima tipologia presso altro ente: in tal caso si definiranno contratti di lavoro a tempo parziale verticale per la giornata di sabato o per le festività.

Sulla base di accordi aziendali, ovvero previo parere vincolante di conformità dell'ente bilaterale territoriale o, in mancanza nazionale, possono essere definite differenti modalità relative alla collocazione temporale della giornata di lavoro, ugualmente possono essere raggiunte intese differenti sulla durata della prestazione nel secondo livello di contrattazione, in presenza di specifiche realtà territoriali aziendali o in particolari condizioni soggettive dei lavoratori.

Livelli CCNL Turismo

Vai alla pagina dei Livelli CCNL Turismo per conoscere la classificazione del personale prevista dal contratto collettivo nazionale.

Preavviso licenziamento e dimissioni

Il periodo di preavviso dimissioni contrattuale non può coincidere con il periodo di ferie, né di congedo matrimoniale, salvo richiesta del Lavoratore ed accordo tra le Parti.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di cui al successivo articolo del CCNL, o con preavviso insufficiente, dovrà corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione di fatto che sarebbe spettata per il periodo di mancato od insufficiente preavviso. Tale indennità sostitutiva sarà utile agli effetti del computo del TFR.

Al Lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.

I termini di preavviso per ambedue le Parti contraenti sono:

Livellifino a 5 anni
d’anzianità
fino a 10 anni
d’anzianità
oltre a 10 anni
d’anzianità
Quadro
I livello
II Livello
60 giorni
di calendario
90 giorni
di calendario
120 giorni
di calendario
III Livello
IV Livello
V Livello
30 giorni
di calendario
45 giorni
di calendario
60 giorni
di calendario
VI Livello
VII Livello
VIII Livello
20 giorni
di calendario
30 giorni
di calendario
45 giorni
di calendario

Il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo alla data di presentazione della lettera di dimissioni o di licenziamento.

Recesso del Lavoratore (Art. 132)

“Le dimissioni volontarie, volte a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, devono essere presentate dal Dipendente, pena la nullità del recesso, mediante le procedure indicate dal comma 4, Art. 55 del D.Lgs. 151/2001 e dai commi 17 e segg., Art. 4 della Legge 92/2012.”

Notizie e articoli dal CCNL del Turismo

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Contratto Collettivo Turismo – Domande Frequenti

Quante mensilità ha il contratto del turismo?

L'attuale Contratto nazionale Turismo prevede 12 mensilità. Consulta il CCNL aggiornato, online o in versione PDF.

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