Lavoro notturno (Art. 105) – CCNL Turismo

Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne è maggiorato del 10%, da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale.

In caso di lavoro ordinario notturno, previsto da regolari turni periodici, la percentuale di maggiorazione della Retribuzione Oraria Normale sarà del 10%.