Contratto Multiservizi: testo, scheda e PDF

CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi

VigenteScadenza 31/12/2028Dipendenti 2025 403.136Ultimo accordo 06/08/2025CNEL K511AZIENDE DI SERVIZI
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Il contratto collettivo multiservizi, codice CNEL K511, regola il lavoro di 403.136 dipendenti in 10.786 imprese secondo i flussi UNIEMENS 2025. Si applica alle imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrati, un settore fatto in gran parte di appalti e cooperative. Lo firmano Legacoop Produzione e Servizi, Unionservizi Confapi e AGCI con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti-Uil.

L'ultimo adeguamento economico è dell'6 agosto 2025 e la scadenza contrattuale è fissata al 31 dicembre 2028. Buona parte di chi cerca questo contratto vuole la paga oraria per livello: gli importi aggiornati sono nelle tabelle retributive, divisi per i livelli descritti nella pagina livelli.

La retribuzione oraria si ricava dal minimo mensile del livello diviso per le ore contrattuali. Il livello di inquadramento, indicato in busta paga, dipende dalle mansioni: dalle pulizie di base fino ai ruoli di coordinamento.

Livelli e Mansioni

Per conoscere la classificazione del personale definita dal contratto passa alla pagina dedicata: livelli e mansioni CCNL pulizie multiservizi.

Ferie e permessi

Permessi retribuiti

(Art. 15) In alternativa al pagamento delle festività soppresse di cui alla Legge n. 54/1977 e al DPR n.792/1985, i lavoratori usufruiranno di 32 ore di permessi retribuiti che dovranno essere utilizzati entro l’anno solare.

I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadono e devono essere pagati con la retribuzione di fatto di cui all’ art. 25 del presente contratto in atto al momento della scadenza, ove non sia possibile fruirne entro il 30 giugno dell’anno successivo.

In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi per ogni mese intero di servizio prestato.

I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione superiori a 15 giorno di calendario.

Permessi per decesso e gravi infermità familiari

(Art. 16) In applicazione dell’art. 4 della Legge n. 53/2000 e degli artt. 1 e 3 del Regolamento d’attuazione di cui al Decreto Interministeriale n.278/2000, il lavoratore o la lavoratrice hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

Per fruire del permesso, l’interessato è tenuto a comunicare previamente all’azienda l’evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali esso sarà utilizzato.

La suddetta disciplina si applica anche a favore di persona convivente con il lavoratore o la lavoratrice, qualora il rapporto risulti da certificazione anagrafica.

Alla ripresa del servizio, il lavoratore è tenuto, entro il termine 7 giorni, a presentare idonea certificazione rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o ad esso convenzionato o, in caso di ricovero o di intervento chirurgico, della struttura ospedaliera o della clinica, presso la quale il familiare o il convivente è stato ricoverato. In mancanza di tale attestazione, i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal monte ore permessi.

Un congedo straordinario, non retribuito, della durata strettamente rapportata alla natura dell’evento, può essere richiesto in caso di gravi calamità nelle zone di residenza del lavoratore stesso o dei suoi familiari.

In ogni caso, tra il lavoratore e il datore di lavoro, possono essere concordate diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso.

Nell’accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta del lavoratore, sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.

Qualora venga accertato il venire meno delle circostanze che avevano determinato la concessione del permesso, il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie.

Ferie

(Art. 19) Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.

Compatibilmente con le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie, pari a due settimane, nei periodi di minor lavoro o in caso di chiusura per ferie aziendali.

Le ferie sono interrotte in caso di sopraggiunta malattia o infortunio non sul lavoro di durata superiore a cinque giorni, in presenza di tempestiva comunicazione al datore di lavoro e adeguata giustificazione; salvo diverse disposizioni del datore di lavoro il lavoratore è tenuto a rientrare al lavoro alla scadenza del periodo di ferie previsto, dovendosi concordare le modalità di recupero dei giorni di ferie non goduti a seguito dell’interruzione.

Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto di cui all’art.25 del presente contratto.

Per ragioni di servizio, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare successivamente, nei termini che saranno concordati, il periodo di ferie nonché ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il rientro in sede e per l’eventuale ritorno nel luogo dove trascorreva le ferie.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto di cui all’art.25 del presente CCNL.

Tabelle retributive

Per gli stipendi minimi e la struttura della retribuzione prevista si rimanda alle tabelle retributive del CCNL Multiservizi.

Malattia

In caso di malattia, il lavoratore, al fine di consentire gli adeguamenti organizzativi necessari, deve avvertire i preposti aziendali tramite chiamata telefonica, email o fax direttamente ovvero tramite interposta persona, prima dell’inizio del suo normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o accertata forza maggiore, comunicando il numero di protocollo telematico.

In genere in caso di assenza per malattia la certificazione medica è inviata telematicamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all’INPS il quale, con la medesima modalità, la mette a disposizione del datore di lavoro.

Quanto sopra si applica anche in caso di continuazione ovvero di insorgenza di una nuova malattia senza soluzione di continuità.

In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata e potranno essere applicati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 49.

Tredicesima e Quattordicesima

In coincidenza con il periodo natalizio, l’azienda corrisponderà al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.

Nel caso d’inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati.

L’Azienda ha facoltà di erogare la 13a mensilità in ratei mensili, unitamente alla retribuzione corrente.

L’azienda corrisponderà entro il 15 luglio una 14ª mensilità pari ad una retribuzione mensile di fatto.

Nel caso d’inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare  della  14a  mensilità  per  quanti  sono  i  mesi  interi  di  servizio  prestati.

L’Azienda  ha  facoltà  di erogare la 14a mensilità in ratei mensili, unitamente alla retribuzione corrente.

Preavviso licenziamento e dimissioni

(Art. 51) Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso per iscritto con raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o altro mezzo idoneo a certificare la data di spedizione.

La comunicazione di recesso, senza preavviso, da parte del datore di lavoro può avvenire per una delle cause elencate nel precedente art. 49 lett. e (licenziamento in tronco).

I termini di preavviso per entrambe le parti contraenti, sono:

Livello di InquadramentoAnzianità di servizio fino a 5 anni Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni Anzianità di servizio oltre 10 anni
Quadri e 1° livello60 giorni90 giorni120 giorni
2° e 3° livello 30 giorni45 giorni60 giorni
4° e 5° livello20 giorni30 giorni45 giorni
6° e 7° livello 7 giorni10 giorni20 giorni

I suddetti giorni di preavviso si intendono di calendario.

Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie, salva esplicita richiesta del lavoratore accettata dal datore di lavoro, con il congedo matrimoniale e la malattia.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i suddetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Peraltro la parte che riceve la comunicazione del preavviso può rinunciarvi senza corrispondere all'altra parte alcuna indennità.

Per la lettura del testo integrale si rimanda alla consultazione del PDF aggiornato.

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