Condividi CCNL

Condividi link via social

O copia link

La retribuzione mensile è composta dalla somma delle seguenti voci. minimo contrattuale integrato di cui alla tabella riportata in calce al presente articolo (risultante dal conglobamento dei minimi tabellari in atto fino alla data del 1° aprile 2013 e dell’ex indennità di contingenza) e dai corrispettivi eventualmente spettanti a titolo di aumenti periodici di anzianità e di merito, nonché dagli importi “ad personam” riferiti agli ex istituti contrattuali dei supplementi dei minimi, aumenti biennali/scatti di anzianità, dei livelli salariali di categoria.

A tutti gli effetti, la retribuzione giornaliera ed oraria si ottiene dividendo la retribuzione di cui al comma 1 rispettivamente, per 26 e 168,60.

In aggiunta alla retribuzione, vengono corrisposti i seguenti emolumenti:

  • tredicesima e quattordicesima mensilità, disciplinate dall'art. 40 (“Tredicesima e quattordicesima mensilità”);
  • elemento distinto della retribuzione (EDR), pari a € 10,33 di cui al Protocollo 31 luglio 1992.

Inoltre, al verificarsi dei presupposti fissati negli articoli del presente Contratto, è prevista l'erogazione delle seguenti indennità/compensi:

  • turno/semiturno
  • ore notturne
  • reperibilità
  • mancato preavviso spettante in caso di spostamento del riposo settimanale
  • mancato riposo settimanale in giorno domenicale almeno 1 settimana ogni 4
  • ore viaggio
  • mancata esecuzione lavoro programmato se x
  • rischio cassa/maneggio danaro
  • utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di 1° grado
  • lavori sotto tensione
  • utilizzo del certificato di qualificazione per l'esecuzione di saldature
  • capo formazione
  • lavori gravosi
  • bilinguismo
  • guida
  • lavoro festivo e straordinario
  • ore ordinarie domenicali turno/semiturno
  • assegni “ad personam”

La retribuzione di cui al comma 1 del presente articolo e le altre indennità ed i compensi espressamente previsti dal presente Contratto sono fissati al lordo delle imposte e delle trattenute di legge e di Contratto e vengono corrisposti a mensilità posticipate, al netto delle imposte e trattenute stesse, nonché delle trattenute per multe, sospensioni ed assenze ingiustificate.

Durante il periodo della fruizione delle ferie, oltre alla “retribuzione”, così come definita al comma 1 del presente articolo, continuano ad essere corrisposti, ove esistenti, gli assegni “ad personam” per “riduzione orario”, nonché le indennità fisse mensili.

Il trattamento economico in caso di malattia od infortunio, salva diversa specificazione, corrisponde a quello di cui al precedente comma 6, limitando l'erogazione delle predette indennità ad un periodo coincidente con quello delle ferie spettanti, maggiorato di 15 giorni all'anno

LivelloScala parametricaDa 1°/6/2021
Aumento (€)
Da 1°/6/2021
Minimo (€)
Aumento a regimeUna tantum
QS276,7843,793663,74151,81145,97
Q248,3739,303287,72136,23130,99
ASS219,2334,692901,94120,25115,62
AS205,1932,472716,12112,55108,22
A1S196,5631,102601,91107,81103,67
A1187,5529,672482,67102,8798,91
BSS178,6028,262364,2097,9694,19
BS170,9927,052263,4293,7990,18
B1S162,9325,782156,7689,3785,93
B1155,6124,622059,9085,3582,07
B2S145,3322,991923,7579,7176,65
B2135,2221,391789,9974,1771,31
CS119,9018,971587,1065,7663,24
C1108,5117,171436,4159,5257,23
C2100,0015,821323,7254,8552,74

Protocollo sul trattamento economico

Il CCNL individua Il trattamento economico complessivo (TEC) che è costituito dal trattamento
economico minimo (TEM) e dai trattamenti economici riconosciuti dal CCNL comuni a tutti i lavoratori
del settore in materia di Welfare (Previdenza complementare di cui all'art. 46, Assistenza sanitaria
integrativa di cui all’art. 47, Copertura assicurativa contro la premorienza da malattia di cui all'art.
51) e di Produttività.

Incremento retributivo complessivo (TEC)

L'incremento retributivo complessivo per il triennio 2019-2021 sarà costituito dalle seguenti componenti:
a) Incremento dei minimi (TEM)
b) Welfare
c) Produttività
In relazione a quanto consuntivato nel 2018 e quanto attualmente previsto per il triennio 2019-2021 in funzione degli scostamenti registrati nel tempo dall’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri della Comunità Europea (IPCA), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati come calcolato dall'ISTAT – il rinnovo sul parametro medio è stabilito in misura pari a € 104 sui minimi, cui si aggiunge un importo aggiuntivo di € 5 da allocare sul Welfare e di €15 da allocare sul premio di risultato/produttività.

Gli importi a titolo di variazione minimi, una tantum e importi addizionali ai premi di risultato aziendali, definiti con il presente verbale come di seguito indicato, sono comprensivi della quota “produttività” stanziata per gli anni 2017-2018 dal CCNL 25/1/17, che prevedeva un meccanismo di consolidamento del predetto importo sulla base del confronto ex post tra inflazione a consuntivo del periodo 2016-18 rispetto al valore utilizzato per il calcolo economico della rivalutazione dei minimi contrattuali.

Incremento dei minimi (TEM)

Nella tabella allegata all'art. 38 CCNL è precisato il valore riparametrato per ciascun livello di inquadramento dei singoli scaglioni di aumento, nonché il valore dei nuovi minimi tabellari.

Decorrenza1/11/20191/9/20201/6/2021Totale
incremento dei minimi€25

€14
€35€30€90

La prima tranche comprende la quota di 14€ ex “produttività” CCNL 25.1.17 destinata ad incremento dei minimi secondo il meccanismo sopra richiamato.

Per il periodo pregresso si procederà inoltre al pagamento di una somma pari a 100€, in forma di una tantum.

Welfare

A decorrere dal 1° luglio 2020, le Aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a € 5 per ogni mensilità, salvo diversa destinazione da definire a livello nazionale (associativo/aziendale) entro il 30 giugno 2020.

Produttività

Il CCNL intende incentivare lo sviluppo virtuoso quantitativo e qualitativo della contrattazione di secondo livello verso il riconoscimento di trattamenti economici strettamente legati ad obiettivi di crescita della produttività, qualità, efficienza, redditività, innovazione e a tal fine definisce una quota da destinare a produttività.

Tale quota costituisce la componente destinata a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale sul presupposto che l'incremento della produttività/redditività/competitività costituisce un fattore essenziale per la crescita complessiva della retribuzione dei lavoratori e della competitività delle imprese.

La quota di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegare ad incrementi di produttività/redditività/competitività è annuale ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi.

L'importo sarà utilizzato per la definizione/incremento dei premi di risultato nel periodo considerato, secondo i criteri da definire in sede di contrattazione aziendale.

Il valore di ciascun scaglione della quota sarà annualmente erogato a livello aziendale sotto forma di “una tantum” secondo le regole dei premi di risultato (commi 13 e seguenti dell’art. 44 “ Premio di risultato” CCNL come integrati/precisati nelle specifiche normative aziendali) o secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali ed in linea con la legislazione vigente sui premi di risultato.

Resta inteso che le quote indicate per ciascun anno di competenza saranno erogate ricorrendone i presupposti stabiliti dalla contrattazione aziendale nell’anno successivo.

Decorrenza20202021
Incremento da destinare
a produttività a livello aziendale
€ 210€ 210

Metodologia di adeguamento a fronte di eventuali scostamenti inflattivi

AI fine di semplificare l'impatto delle verifiche e di avere certezza dei costi e dei trattamenti contrattuali previsti dal CCNL, è definita la seguente metodologia.

Al termine della vigenza contrattuale, in relazione alle variazioni in positivo o negativo dell’inflazione consuntivata rispetto a quanto previsto (3.03%) per il calcolo degli aumenti del TEM di cui al precedente punto a), alla prima data utile del 2022 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di inflazione e cioè giugno 2022, si procederà secondo le seguenti modalità:

  • In caso di inflazione (IPCA al netto degli energetici importati previsione 2019-2021) superiore di almeno lo 0.5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo si procederà all'adeguamento, fino a concorrenza, dell'importo stanziato di €15, pro quota sui minimi e sul premio di risultato, con decorrenza giugno 2022,
  • In caso di inflazione compresa in un intervallo positivo o negativo +-0.5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo non si prevedono variazioni sui minimi e l'importo stanziato di €15 resta consolidato in produttività e sarà oggetto di valutazione nell’ambito del negoziato per il successivo rinnovo del CCNL,
  • In caso di inflazione inferiore di oltre lo 0,5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del
    presente accordo non si procederà ad alcun consolidamento, fermo restando comunque la
    salvaguardia dei minimi come sopra definiti.

Aumenti periodici di anzianità (Art. 39)

Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti.

Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.

Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.

La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.

Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .

A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell'arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare – entro il periodo di 6 mesi dall'assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR – per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.

I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena
maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo
mancante a tale completa maturazione, l'applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza
complementare”).

In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiesta.

Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione.

Ai fini della determinazione del numero degli importi da maturare di cui all'art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennali.

La richiesta di “applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.

InquadramentoImporto €
QS49,01
Q46,33
ASS43,07
AS39,02
A1S37,86
A135,74
BSS33,72
BS31,97
B1S30,16
B128,46
B2S26,13
B223,81
CS20,30
C117,66
C215,75

Segnala imprecisioni o consigli