Equivalenza dei CCNL negli appalti: la proposta del CNEL e la sentenza sul superminimo
Due interventi sullo stesso nodo: quando si presenta la dichiarazione e che cosa può contare per dimostrare che un contratto diverso offre le stesse tutele.
di Jacopo Curletto · Giornalista
Pubblicata il 2 min di lettura
Il 1° ottobre l'Assemblea del CNEL, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha approvato una proposta di legge per chiarire quando un'impresa che partecipa a un appalto pubblico deve presentare la dichiarazione di equivalenza delle tutele dei contratti collettivi. Intanto il Consiglio di Stato, con la sentenza 6874 del 2026, ha stabilito che il superminimo, anche non assorbibile, non basta da solo a dimostrare l'equivalenza tra due CCNL. Sono due interventi sullo stesso nodo: cosa vuol dire applicare un contratto diverso da quello indicato dalla stazione appaltante.
Il problema: due norme che dicono cose diverse
Il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36 del 2023) permette a un operatore economico di applicare ai propri lavoratori un contratto collettivo diverso da quello scelto dalla stazione appaltante, se garantisce tutele economiche e normative equivalenti. Il momento in cui presentare la dichiarazione è però incerto: l'articolo 11 prevede che sia acquisita nei confronti dell'operatore individuato, prima dell'affidamento o dell'aggiudicazione, mentre l'Allegato I.01 prevede che arrivi già con l'offerta.
La differenza pesa sulle conseguenze: se la dichiarazione è un documento indispensabile dell'offerta, la sua assenza può costare l'ammissione alla gara, mentre se serve a una verifica da completare prima dell'aggiudicazione si può acquisire dopo. Secondo il CNEL, riportato da Edotto, la giurisprudenza amministrativa si è divisa tra chi le dà una funzione acceleratoria e chi la considera un elemento essenziale dell'offerta.
Cosa propone il CNEL
| Fase | Cosa prevede la proposta |
|---|---|
| Presentazione dell'offerta | L'operatore può anticipare la dichiarazione di equivalenza |
| Prima dell'aggiudicazione | Se la dichiarazione non c'è, la stazione appaltante la acquisisce dall'operatore individuato e ne verifica il contenuto prima dell'affidamento |
| Dichiarazione non presentata con l'offerta | Non comporta l'esclusione dalla gara |
| Limite | La dichiarazione successiva serve solo a dimostrare l'equivalenza del CCNL già indicato: non si può cambiare contratto né modificare il costo della manodopera o altri elementi sostanziali dell'offerta |
Il Consiglio di Stato sul superminimo
La sentenza 6874/2026, riassunta dalla Cna di Parma, riguarda una gara in cui la stazione appaltante aveva indicato come riferimento il CCNL Edilizia. L'aggiudicatario applicava un altro contratto e sosteneva l'equivalenza anche con un trattamento economico aggiuntivo riconosciuto ai lavoratori.
Per i giudici il confronto va fatto sulle garanzie dei due contratti collettivi, non su miglioramenti decisi da una singola impresa. Il superminimo, anche quando non è assorbibile, è una componente della retribuzione riconosciuta dall'azienda e non una tutela del contratto collettivo: da solo non dimostra l'equivalenza economica. L'equivalenza non si riduce a un confronto aritmetico delle paghe, ma riguarda l'insieme delle tutele garantite ai lavoratori dell'appalto.
Per capire come scegliere e confrontare i contratti ci sono le guide quale CCNL applicare, cambio appalto e clausola sociale e contratti pirata. La proposta del CNEL è una proposta di legge: dovrà essere esaminata dal Parlamento.
Fonte: Edotto