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Nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL Metalmeccanici, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata misurata con “I’IPCA al netto degli energetici importati” così come fornita dall'ISTAT applicata ai minimi stessi.

Le parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di giugno di ciascuno anno di vigenza del C.c.n.l. per calcolare, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al punto precedente.

Le parti procederanno all’adeguamento dell’indennità di trasferta forfetizzata e dell’indennità oraria di reperibilità con le stesse modalità di cui sopra.

Le parti, nel confermare la modalità di definizione dei minimi contrattuali stabilita ai commi precedenti e il relativo regime, convengono che per la vigenza del presente contratto il TEM, oltre che per la dinamica IPCA, è incrementato di una ulteriore componente in considerazione della rilevante innovazione organizzativa determinata dalla riforma dell’inquadramento, come indicato dal Patto per la fabbrica punto 5, lettera H.

Pertanto, nei mesi di giugno rispettivamente del 2021, 2022, 2023 e 2024, sono riconosciuti gli incrementi retributivi complessivi nelle misure di seguito indicate cui corrispondono i nuovi valori dei minimi tabellari di cui alla tabella di seguito riportata.

Le parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun dei suddetti anni per definire la quota di Tem relativa alla dinamica dell’Ipca al netto degli energetici importati.

Nel caso in cui l’importo relativo all’adeguamento Ipca risultasse superiore agli importi degli incrementi retributivi complessivi di riferimento per ogni singolo anno di cui alle tabelle di seguito riportate i minimi tabellari saranno adeguati all’importo risultante.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente a tale data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).

Inquadramento e retribuzione (Art. 8)

Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione.

La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo.

Nel secondo periodo, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello.

Nel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione.

La durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito riportata fatte salve diverse intese fra le parti contraenti. La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.

Retribuzione minima tabellare

I minimi tabellari previsti dal CCNL metalmeccanici assumeranno i valori qui di seguito indicati:

LivelloDal 1° giugno 2022Dal 1° giugno 2023Dal 1° giugno 2024
D11.509,071.530,861.559,11
D21.673,451.697,621.728,95
C11.709,601.734,291.766,30
C21.745,751.770,961.803,64
C31.869,641.896,641.931,64
B12.003,992.032,932.070,45
B22.149,952.181,002.221,25
B32.400,222.434,882.479,81
A12.457,722.493,212.539,22

Leggi anche: Livelli CCNL Metalmeccanici.

Incrementi complessivi per livello

LivelloDal 1° giugno 2022Dal 1° giugno 2023Dal 1° giugno 2024TOTALE
D120,1821,7928,2590,40
D222,3824,1731,33100,26
C122,8624,6932,01102,42
C223,3425,2132,68104,57
C325,0027,0035,00112,0
B126,8028,9437,52120,06
B228,7531,0540,25128,80
B332,1034,6644,93143,79
A132,8635,4946,01147,22

Previdenza complementare (Art. 15)

I lavoratori ai quali si applica il presente Contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale di categoria – COMETA – costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari.

A decorrere dal 1° giugno 2022 per i lavoratori di nuova adesione e con età inferiore ai 35 anni compiuti la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 2,2% dei minimi contrattuali.

Assistenza sanitaria integrativa (Art. 16)

Estensione dell’assistenza sanitaria ai pensionati che sono stati iscritti al Fondo in maniera continuativa per almeno due anni prima di andare in pensione.

Potranno, inoltre, iscriversi anche i lavoratori che hanno cessato l’attività lavorativa e maturato due anni di anzianità di iscrizione al Fondo in maniera continuativa all’atto di andare in pensione entro la data di avvio della gestione separata Pensionati.

L’importo a totale carico del pensionato, le modalità del versamento del contributo e le prestazioni da erogare saranno stabilite dal CdA di mètaSalute tenuto conto delle indicazioni fornite dalle Parti Istitutive.

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