Malattia e comporto CCNL Metalmeccanici
CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti
Aggiornato al 05/02/2021 — fonte: CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti
| Livello / anzianità | Comporto breve | Comporto prolungato |
|---|---|---|
| Fino a 3 anni compiuti | 183 giorni | 274 giorni |
| Oltre 3 e fino a 6 anni compiuti | 274 giorni | 411 giorni |
| Oltre 6 anni | 365 giorni | 548 giorni |
Giorni di calendario, riferiti alle assenze complessive dei tre anni precedenti ogni nuovo episodio morboso.
| Livello / anzianità | Retribuzione globale intera | 80% della retribuzione globale |
|---|---|---|
| Fino a 3 anni compiuti | Primi 122 giorni | Giorni residui |
| Da 3 a 6 anni compiuti | Primi 153 giorni | Giorni residui |
| Oltre 6 anni | Primi 214 giorni | Giorni residui |
| Ricovero ospedaliero oltre 10 giorni continuativi | Fino a 61 giorni, in aggiunta al trattamento ordinario | — |
Giorni di calendario entro i limiti di conservazione del posto. L'azienda integra quanto percepito per legge fino al normale trattamento netto.
Nota: Il CCNL distingue COMPORTO BREVE e COMPORTO PROLUNGATO. Quello prolungato scatta in tre casi: evento morboso continuativo (assenza ininterrotta, o interrotta da un'unica ripresa non superiore a 61 giorni); almeno due malattie ciascuna di 91 giorni o più; malattia in corso alla scadenza del comporto breve di durata pari o superiore a 91 giorni, prognosi dell'ultimo certificato compresa. I periodi si calcolano sulle assenze complessive dei TRE ANNI precedenti ogni nuovo episodio. Il trattamento economico riparte da zero se la nuova malattia interviene dopo 61 giorni dalla ripresa del servizio. I ricoveri ospedalieri superiori a 10 giorni continuativi sono retribuiti per intero in aggiunta al trattamento ordinario, fino a un massimo di 61 giorni. L'integrazione aziendale porta il netto a quanto il lavoratore avrebbe percepito lavorando, con conguaglio a fine periodo. Per le terapie salvavita e i trattamenti che comportano discontinuità nella prestazione è prevista un'aspettativa anche frazionata dopo il superamento del comporto. Superato il comporto, se l'azienda risolve il rapporto deve comunque l'indennità sostitutiva del preavviso; se non risolve, il rapporto resta sospeso ma l'anzianità matura ai fini del preavviso. Restano ferme le norme di legge sulla conservazione del posto per i lavoratori affetti da TBC. Per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 1) non si cumulano trattamento contrattuale e assicurativo: si riconosce il trattamento globale più favorevole, e il periodo è utile ai fini del TFR e non interrompe la maturazione di ferie e gratifica natalizia.
Fonte: testo del CCNL depositato presso l'Archivio CNEL, Sez. Quarta, Titolo VI, Art. 2. Al trattamento contrattuale si somma quanto previsto dalla legge: le percentuali indicate sono il trattamento complessivo garantito, non un importo aggiuntivo.