Preavviso CCNL Bancari

CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali

Aggiornato al 14/07/2025, fonte: CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali

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Preavviso di dimissioni (Art. 88)
LivelloTermine di preavviso
Quadri direttivi1 mese
Personale delle aree professionali1 mese

Termine unico, valido salvo diverso accordo fra le parti. Il preavviso decorre dalla comunicazione scritta o telematica.

Dimissioni per giusta causa: trattamento aggiuntivo (Art. 88, commi 4 e 5)
Livello / anzianitàFino a 10 anni di servizio effettivoOltre 10 anni di servizio effettivo
Mensilità aggiuntive4 mensilità6 mensilità
Indennità di mancato preavvisoSì, misura del giustificato motivoSì, misura del giustificato motivo

Le mensilità si sommano all'indennità di mancato preavviso, che spetta nella misura prevista per il licenziamento per giustificato motivo. Chi ha compiuto sessant'anni ed è già in possesso dei requisiti pensionistici riceve invece il trattamento per limiti di età.

Nota: Chi lascia una banca deve dare un mese di preavviso, per iscritto o in modalità telematica dove la normativa lo prevede. L'articolo non distingue per inquadramento né per anzianità: il termine è lo stesso per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali. Banca e dipendente possono però accordarsi su un termine diverso. Fino alla scadenza spetta comunque l'intero trattamento economico, anche quando l'impresa decide di chiudere il rapporto il giorno stesso delle dimissioni o in un qualsiasi giorno prima del termine: liberare subito il dimissionario non taglia la retribuzione. Regola a parte per chi si dimette nel periodo in cui la legge vieta il licenziamento, cioè la tutela della maternità e della paternità del d.lgs. 151/2001, dove il trattamento economico arriva fino alla fine del mese in corso dietro presentazione di un certificato medico. Diverso ancora il caso delle dimissioni per giusta causa, quelle motivate da un fatto così grave da rendere impossibile proseguire il rapporto: al lavoratore spetta l'indennità di mancato preavviso nella stessa misura che avrebbe avuto se fosse stata la banca a licenziarlo per giustificato motivo, più le mensilità del prospetto qui sopra. L'unica eccezione riguarda chi ha superato i sessant'anni e ha già maturato i requisiti per la pensione, perché lì si applica il trattamento previsto per la risoluzione del rapporto per limiti di età. Per il preavviso di licenziamento il contratto rimanda invece all'allegato 6, che fissa termini diversi a seconda dell'inquadramento e dell'anzianità.

Fonte: testo del CCNL depositato presso l'Archivio CNEL, Art. 88. I termini indicati non si applicano al licenziamento per giusta causa, che non richiede preavviso.

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