Malattia e comporto CCNL Energia e petrolio

Rinnovo del CCNL Energia e Petrolio

Aggiornato al 16/04/2025 — fonte: CCNL Energia e Petrolio

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Conservazione del posto (comporto)
Livello / anzianitàFino a 5 anniOltre 5 e fino a 10 anniOltre 10 anni
Comporto continuativo7 mesi10 mesi12 mesi
Comporto non continuativo9 mesi in un anno12 mesi in 18 mesi18 mesi in 27 mesi

Malattia o infortunio non professionali, lavoratore non in prova.

Trattamento economico
Livello / anzianitàFino a 5 anniOltre 5 e fino a 10 anniOltre 10 anni
Comporto continuativo — retribuzione interaPrimi 4 mesi al 100%Primi 6 mesi al 100%Primi 8 mesi al 100%
Comporto continuativo — retribuzione ridottaSuccessivi 3 mesi al 50%Successivi 4 mesi al 50%Successivi 4 mesi al 50%
Comporto non continuativo5,5 mensilità in 9 mesi consecutivi8 mensilità in 12 mesi consecutivi10 mensilità in 18 mesi consecutivi

Percentuali della Retribuzione Globale Mensile (RGM), cui si aggiunge quanto previsto dall'art. 25 per il lavoro in turno.

Nota: Questo CCNL distingue due modalità di comporto: quello CONTINUATIVO (una sola malattia ininterrotta) e quello NON CONTINUATIVO (somma di più assenze in un arco temporale mobile). Si applica quella più favorevole al caso concreto. Le assenze per PATOLOGIE ONCOLOGICHE E DEGENERATIVE non si computano nel comporto: la conservazione del posto è garantita oltre i limiti indicati. In caso di malattia professionale il posto è conservato per tutta la durata dell'indennità di inabilità temporanea; in caso di infortunio sul lavoro fino alla guarigione clinica certificata dall'istituto assicuratore. Per il lavoratore in prova: se l'assenza inizia nella prima metà del periodo di prova le parti possono recedere; se inizia nella seconda metà, il posto è conservato per un massimo di 30 giorni di calendario con retribuzione intera. Chi si ammala dopo aver ricevuto il preavviso di licenziamento ha diritto al trattamento economico solo fino alla scadenza del preavviso. Superato il comporto l'azienda risolve il rapporto corrispondendo TFR e indennità sostitutiva del preavviso; se non lo fa, il rapporto resta sospeso ma l'anzianità continua a maturare ai fini di preavviso e TFR. Alla retribuzione globale mensile si aggiunge quanto previsto dall'art. 25 per il lavoro in turno. La malattia professionale va denunciata entro 15 giorni dalla manifestazione, a pena di decadenza dall'indennizzo per il periodo precedente.

Fonte: testo del CCNL depositato presso l'Archivio CNEL, Artt. 46-47. Al trattamento contrattuale si somma quanto previsto dalla legge: le percentuali indicate sono il trattamento complessivo garantito, non un importo aggiuntivo.