Provvedimenti disciplinari (Art. 8) – CCNL Metalmeccanici

L’inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente CCNL Metalmeccanici può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all’applicazione dei seguenti provvedimenti:

  • a) richiamo verbale;
  • b) ammonizione scritta;
  • c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
  • d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
  • e) licenziamento per mancanze ai sensi dell’articolo 10.

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni, queste si riterranno accolte.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l’eventuale assistenza di un rappresentante dell’Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell’articolo 10 potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 confermate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.