Contratto Metalmeccanici: testo, scheda e PDF

CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti

ScadutoScadenza 30/06/2024Dipendenti 2025 1.743.897Ultimo accordo 11/06/2024CNEL C011Meccanici
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Il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici dell'industria privata, codice CNEL C011, regola il lavoro di 1.743.897 dipendenti in 63.454 aziende secondo i flussi UNIEMENS 2025: nel settore privato solo il commercio copre più lavoratori. Lo firmano Federmeccanica e Assistal per la parte datoriale insieme a FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL; vi hanno aderito anche UGL e CISAL metalmeccanici.

Il testo vigente è stato stipulato il 5 febbraio 2021 ed è scaduto il 30 giugno 2024. Come accade per quasi tutti i contratti collettivi, le sue regole restano applicabili finché le parti non firmano il rinnovo. I minimi retributivi seguono però un meccanismo fissato dal contratto: ogni giugno vengono adeguati all'inflazione IPCA al netto degli energetici importati, cioè l'indice dei prezzi al consumo depurato dal costo di gas e petrolio acquistati all'estero. Gli importi correnti decorrono da giugno 2025 e sono nelle tabelle retributive.

Il C011 è il contratto principale del comparto, ma non l'unico: nelle aziende più piccole si applicano spesso il CCNL metalmeccanici PMI Confapi (C018) o quello dell'artigianato (C030). L'elenco completo dei contratti del settore, con i lavoratori coperti da ciascuno, è in fondo a questa pagina.

Livelli - Classificazione del personale

Consulta la pagina dedicata ai livelli del CCNL Metalmeccanici, con la classificazione completa del personale.

Ferie

I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane.

Salvo quanto previsto dalla successiva Norma transitoria n. 1, i lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di cui al comma precedente ed i lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in più, sempre rispetto alla misura di cui al comma precedente.

Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.

Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo.

Per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo, verrà computato l’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie.

Per i concottimisti verrà computata la media delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi di paga.

I giorni festivi di cui all’articolo 9 del presente Titolo che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.

Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.

L’epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell’azienda.

Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di giornate di ferie di cui al primo comma non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime con una indennità retributiva.

Di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative. L’indennità dovuta al lavoratore per le giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto.

In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.

Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d’origine dei lavoratori migranti, fatto salvo quanto definito tra le parti in sede aziendale,

  • le aziende con più di 150 dipendenti, nell’ambito della percentuale massima del 3% dei lavoratori in forza (con arrotondamento all’unità superiore);
  • le aziende fino a 150 dipendenti, nell’ambito della percentuale massima del 2% (con arrotondamento all’unità superiore);

valuteranno positivamente, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, l’accoglimento delle richieste, secondo l’ordine cronologico di presentazione, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal Contratto eventualmente disponibili.

Nel caso di valutazione negativa, l’azienda informerà il lavoratore, che potrà farsi assistere da un componente della R.s.u., sui motivi del diniego e si adopererà per individuare un’idonea soluzione in relazione alle sue obiettive e comprovate necessità.

NORME TRANSITORIE

1) I lavoratori in forza al 31 dicembre 2007, a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, iniziano a maturare a partire dal 1° gennaio 2008 l’anzianità di servizio necessaria per aver diritto al giorno aggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti
ovvero alla settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio.

2) Ai lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, in forza alla data del 31 dicembre 2007, è riconosciuto, dal 1° gennaio 2008, un giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane in presenza dei requisiti di dieci anni di anzianità aziendale e 55 anni di età.

NOTA A VERBALE

Dalla normativa di cui al presente articolo non dovranno conseguire ai lavoratori né perdite né vantaggi, rispetto ad eventuali condizioni più favorevoli vigenti, salvi i vantaggi previsti dalla normativa suddetta.

Tabelle retributive e rinnovo

Dai un'occhiata alla tabelle retributive aggiornate dei CCNL Metalmeccanici, per conoscere stipendio base, scatti di anzianità e altro ancora.

Tredicesima mensilità

L’azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto.

Per i lavoratori retribuiti a cottimo si farà riferimento al guadagno medio orario del mese precedente ragguagliato a 173 ore.

La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda.

La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.

Il periodo di prova è utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Ai soli fini dei rapporti con gli Enti previdenziali e senza pregiudizio per la retribuzione contrattualmente dovuta ai lavoratori, le parti dichiarano che la quota di tredicesima mensilità e di eventuali altre retribuzioni differite, corrisposta al lavoratore per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio, è a carico dell’azienda esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.

Preavviso di licenziamento e dimissioni

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell’anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore.

Anni di servizioLivelli 6, 7 8 QuadriLivelli 4, 5 e 5 SuperLivelli 2, 3 e 3 SuperLivello 1
Fino a 5 anni2 mesi1 mese e 15 giorni10 giorni7 giorni
Oltre 5 fino a 103 mesi2 mesi20 giorni15 giorni
Oltre i 10 anni4 mesi2 mesi e 15 giorni1 mese20 giorni


I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell’atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo.

La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come di seguito stabilito.

Anni di servizioLivelli 6, 7 8 QuadriLivelli 4, 5 e 5 SuperLivelli 2, 3 e 3 SuperLivello 1
Fino a 5 anni2 mensilità1,5 mensilità0,33 mensilità0,24 mensilità
Oltre 5 fino a 103 mensilità2 mensilità0,67 mensilità0,5 mensilità
Oltre i 10 anni4 mensilità2,5 mensilità1 mensilità0,67 mensilità

Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l’azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell’azienda.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.

In attuazione dell’articolo 4, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, oltre a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale 3 agosto 2012, la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può essere validamente effettuata in sede aziendale se il lavoratore è assistito da un componente della rappresentanza sindacale unitaria.

L’indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all’atto del licenziamento si trovi in sospensione.

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