Malattia e comporto CCNL Pubblici esercizi
CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo
Aggiornato al 08/02/2018 — fonte: CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
| Livello | Durata |
|---|---|
| Malattia o infortunio (art. 194) | 180 giorni per anno solare |
| Aspettativa generica su richiesta (art. 195) | +120 giorni non retribuiti |
| Malattie oncologiche gravi (art. 196) | Ulteriore proroga su certificazione medica |
| Malattia tubercolare (art. 198) | Fino a 18 mesi |
| Contratti a termine e stagionali | Limite della durata del contratto o della stagione |
Uguale per tutti i livelli: non dipende dall'anzianità di servizio.
| Livello | Trattamento |
|---|---|
| Malattia — primi 3 giorni (carenza) | Normale retribuzione a carico del datore, se la malattia supera i 5 giorni |
| Infortunio sul lavoro — giorno dell'evento | Intera retribuzione a carico del datore |
| Infortunio sul lavoro — 3 giorni successivi (carenza) | 60% della normale retribuzione giornaliera |
| Infortunio sul lavoro — periodo indennizzato INAIL | Integrazione fino al 100% della retribuzione, dal giorno dell'infortunio |
Il datore integra l'indennità INPS/INAIL. Sui ratei di 13ª e 14ª relativi ai periodi di malattia non si operano detrazioni.
Nota: A differenza di quasi tutti gli altri CCNL, qui la conservazione del posto NON dipende dall'anzianità di servizio: è di 180 giorni per anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) per tutti. Se il lavoratore si ammala più volte nello stesso anno i periodi si sommano. Su richiesta, prima della scadenza del 180° giorno e con raccomandata A/R, si può ottenere un'aspettativa generica non retribuita di ulteriori 120 giorni — a condizione che non si tratti di malattie croniche o psichiche, che siano esibiti certificati regolari e che non se ne sia già usufruito in passato; durante l'aspettativa non matura alcun istituto contrattuale. Per le MALATTIE ONCOLOGICHE gravi è prevista un'ulteriore proroga (art. 196), da documentare prima della scadenza del 120° giorno di aspettativa. Per la TUBERCOLOSI la conservazione del posto arriva a 18 mesi (art. 198). Se alla scadenza il lavoratore non può riprendere servizio il rapporto si risolve con diritto al TFR ma SENZA indennità sostitutiva del preavviso. Per i contratti a termine e stagionali la conservazione del posto è limitata alla durata del contratto o della stagione. Durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile al domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 tutti i giorni, festivi compresi. Il trattamento di malattia di questo articolo non si applica al comparto degli stabilimenti balneari, che ha una parte speciale dedicata.
Fonte: testo del CCNL depositato presso l'Archivio CNEL, Artt. 190-198. Al trattamento contrattuale si somma quanto previsto dalla legge: le percentuali indicate sono il trattamento complessivo garantito, non un importo aggiuntivo.