Malattia e comporto CCNL Pubblici esercizi

CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo

Aggiornato al 08/02/2018, fonte: CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo

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Conservazione del posto (comporto)
LivelloDurata
Malattia o infortunio (art. 194)180 giorni per anno solare
Aspettativa generica su richiesta (art. 195)+120 giorni non retribuiti
Malattie oncologiche gravi (art. 196)Ulteriore proroga su certificazione medica
Malattia tubercolare (art. 198)Fino a 18 mesi
Contratti a termine e stagionaliLimite della durata del contratto o della stagione

Uguale per tutti i livelli: non dipende dall'anzianità di servizio.

Trattamento economico
LivelloTrattamento
Malattia — primi 3 giorni (carenza)Normale retribuzione a carico del datore, se la malattia supera i 5 giorni
Infortunio sul lavoro — giorno dell'eventoIntera retribuzione a carico del datore
Infortunio sul lavoro — 3 giorni successivi (carenza)60% della normale retribuzione giornaliera
Infortunio sul lavoro — periodo indennizzato INAILIntegrazione fino al 100% della retribuzione, dal giorno dell'infortunio

Il datore integra l'indennità INPS/INAIL. Sui ratei di 13ª e 14ª relativi ai periodi di malattia non si operano detrazioni.

Nota: A differenza di quasi tutti gli altri CCNL, qui la conservazione del posto NON dipende dall'anzianità di servizio: è di 180 giorni per anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) per tutti. Se il lavoratore si ammala più volte nello stesso anno i periodi si sommano. Su richiesta, prima della scadenza del 180° giorno e con raccomandata A/R, si può ottenere un'aspettativa generica non retribuita di ulteriori 120 giorni — a condizione che non si tratti di malattie croniche o psichiche, che siano esibiti certificati regolari e che non se ne sia già usufruito in passato; durante l'aspettativa non matura alcun istituto contrattuale. Per le MALATTIE ONCOLOGICHE gravi è prevista un'ulteriore proroga (art. 196), da documentare prima della scadenza del 120° giorno di aspettativa. Per la TUBERCOLOSI la conservazione del posto arriva a 18 mesi (art. 198). Se alla scadenza il lavoratore non può riprendere servizio il rapporto si risolve con diritto al TFR ma SENZA indennità sostitutiva del preavviso. Per i contratti a termine e stagionali la conservazione del posto è limitata alla durata del contratto o della stagione. Durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile al domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 tutti i giorni, festivi compresi. Il trattamento di malattia di questo articolo non si applica al comparto degli stabilimenti balneari, che ha una parte speciale dedicata.

Fonte: testo del CCNL depositato presso l'Archivio CNEL, Artt. 190-198. Al trattamento contrattuale si somma quanto previsto dalla legge: le percentuali indicate sono il trattamento complessivo garantito, non un importo aggiuntivo.

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