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Tabelle retributive e altre voci dello stipendio previste dal CCNL funzioni locali.

Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato (Art. 15)

Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa.

Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.

Nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim.

Nella definizione delle citate percentuali, l’ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.

Per effetto di quanto previsto dall’art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’art. 67.

Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa (Art. 18)

Ai titolari di posizione organizzativa, di cui all’art. 14, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:

  • a. l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14.9.2000;
  • b. i compensi ISTAT, ai sensi dell’art.70-ter;
  • c. i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse;
  • d. i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall’art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;
  • e. i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del CCNL del 22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;
  • f. i compensi di cui all’art. 56-ter, previsti per il personale dell’area della vigilanza;
  • g. l’indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco;
  • h. i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell’art.113 del
      D.Lgs.n.50 del 2016;
    • i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell’art.9 della legge n.114 del
      2014;
    • i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le
      disposizioni della legge n. 326 del 2003; ai sensi dell’art.6 del CCNL del
      9.5.2006;
    • i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi
      locali, ai sensi dell’art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall’art.59,
      comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997;
    • i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del
      D.L. n.437 del 1996, convertito nella legge n.556/1996, spese del giudizio.

Incrementi degli stipendi tabellari (Art. 64)

Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL sottoscritto il 31.7.2009 del biennio economico 2008-2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.

Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall’allegata Tabella B.

A decorrere dal 1/4/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C. Nella medesima tabella è altresì prevista, con la stessa decorrenza, in corrispondenza delle categorie A, B, C, e D, una ulteriore posizione, a cui si accede mediante progressione economica a carico delle risorse stabili del Fondo di cui all’art. 67.

Welfare integrativo (Art. 72)

Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art.
7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei
propri dipendenti, tra i quali:

  • a. iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
  • b. supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;
  • c. contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
  • d. anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
  • e. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti nei limiti delle disponibilità già stanziate dagli enti, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche per finalità assistenziali nell’ambito di strumenti a carattere mutualistico, anche già utilizzati dagli enti stessi.

Nelle Camere di commercio l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lett. e) avverrà mediante successiva istituzione di – ovvero adesione a – un fondo di assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale. Il finanziamento a carico degli enti, che non dovrà determinare ulteriori o maggiori oneri, troverà copertura nelle risorse di cui al comma 2.

Previdenza complementare (Art. 73)

Al fine di una consapevole ed informata adesione dei dipendenti alla previdenza complementare negoziale, gli enti forniscono adeguate informazioni al proprio personale, anche mediante iniziative formative, in merito al Fondo negoziale di previdenza complementare Perseo-Sirio, ove possibile con il supporto professionale della struttura del predetto Fondo.

Stipendio tabellare (Tabella B)

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità.

CategoriaDal 1.3.2018
D629.426,32
D527.524,86
D426.348,56
D325.269,34
D223.053,49
D121.976,71
C522.738,92
C421.927,71
C321.256,22
C220.679,86
C120.198,15
B720.639,20
B619.875,58
B519.528,79
B419.204,61
B318.927,12
B218.202,41
B117.904,71
A518.210,45
A417.841,66
A317.529,96
A217.166,35
A116.938,57

Incrementi mensili dello stipendio tabellare (Tabella A)

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità.

CategoriaDal 1.3.2018
D690,30
D584,50
D480,90
D377,60
D270,80
D167,50
C569,80
C467,30
C365,30
C263,50
C162,00
B763,40
B661,00
B560,00
B459,00
B358,10
B255,90
B155,00
A555,90
A454,80
A353,80
A252,70
A152,00

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