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I lavoratori sono inquadrati in scale classificatorie distinte a seconda delle seguenti aree funzionali di appartenenza: amministrazione e contabilità, commerciale/logistica, manutenzione, personale/organizzazione/EDP, produzione, qualità, ricerca e sviluppo, servizi vari.

Le aree funzionali rappresentano le funzioni aziendali presenti nella prevalente struttura organizzativa delle imprese del settore.

Nell'ambito di ogni area funzionale l'inquadramento dei lavoratori nei livelli previsti viene effettuato in base alle relative declaratorie e posizioni professionali.

Le declaratorie e le posizioni professionali relative ai livelli propri di ciascuna area funzionale sono riportate nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente articolo.

La declaratoria determina le caratteristiche e i requisiti che, con riguardo ai 108 criteri di conoscenza, responsabilità e autonomia, si reputano indispensabili per inquadrare la mansione nel livello considerato.

Le posizioni professionali determinano il minimo contenuto professionale che una mansione deve presentare per essere inquadrata nel corrispondente livello.

La mansione svolta su più aree funzionali sarà inquadrata in base all'area di prevalente attività.

La mansione il cui contenuto professionale non sia rappresentato dalle posizioni professionali verrà inquadrata nei livelli previsti per la relativa area di appartenenza, sulla base della declaratoria pertinente, con l'ausilio del
riferimento analogico alle posizioni professionali esistenti.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della legge n. 190/1985, le parti si danno atto che caratteristiche indispensabili per l'appartenenza alla categoria dei quadri sono:

  • lo svolgimento con carattere continuativo di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa;
  • il coordinamento, il controllo e la responsabilità di unita organizzative, con discrezionalità di poteri, per l'attuazione di programmi stabiliti dalla direzione da cui dipendono o che espletano autonome mansioni specialistiche di equivalente importanza e responsabilità;
  • in termini di conoscenza, responsabilità ed autonomia, i suddetti lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri:
    • sono in possesso di una approfondita conoscenza delie discipline specifiche dell'ambito professionale di appartenenza e di quelle degli ambiti correlati o di una elevata specializzazione per la ricerca, la progettazione e lo sviluppo di studi, metodologie e sistemi innovativi;
    • hanno la responsabilità di garantire i risultati complessivi di importanti e complesse unità organizzative, anche in termini di ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e finanziarie loro affidate o della piena rispondenza dei contributi altamente qualificati forniti agli obiettivi strategici stabiliti;
    • nell'ambito del mandato ricevuto, operano con discrezionalità di poteri sulla base delle sole direttive strategiche stabilite dalla direzione da cui dipendono.

In relazione a quanto stabilito nell'allegato 2, le scale classificatorie relative a ciascuna area funzionale sono costituite dai seguenti livelli:

Area amministrazioneA-B-C-F
Area commerciale/logisticaA-C-E-F-G-H
Area manutenzioneA-C-D-E-F-H
Area personale/org./EDPA-B-C-E-F
Area produzioneA-C-E-F-G-H-I
Area qualitàA-C-E-F-G-H
Area ricerca e sviluppoA-C-E-F-H
Area servizi variA-C-E-F-H-I

I livelli previsti per un'area funzionale non sono utilizzabili per inquadrare lavoratori appartenenti ad altre aree, eccezion fatta per i casi di passaggio da un'area funzionale all'altra.

Quadri

In caso di assegnazione a mansioni. superiori che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro, con riferimento a quanto previsto dall'art. 6 della legge 13.5.1985, n. 190 ed in deroga all'art. 6 comma 3 del presente contratto, diviene definitiva trascorso un periodo continuativo di 6 mesi oppure dopo un periodo di 6 mesi anche non continuativi ma purché compresi in un massimo di 12 mesi.

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa ih materia di brevetti e di diritti di autore, al quadro previa espressa autorizzazione aziendale, è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni sui lavori compiuti dallo stesso in merito alle specifiche attività svolte.

A favore dei quadri verranno promossi interventi formativi e di aggiornamento professionale, per favorire adeguati livelli di preparazione e di esperienza professionale, quale supporto alle responsabilità loro affidate.

Ai quadri verrà assicurata la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti giudiziari per cause non dipendenti da colpa grave 0 dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

Ai lavoratori con qualifica di quadro è riconosciuto con decorrenza 1° settembre 2008 un nuovo elemento retributivo denominato “Indennità di funzione”, pari a e 50,00 lordi. Detta indennità potrà assorbire fino a concorrenza quanto corrisposto a titolo di superminimo individuale o da analoghe indennità riconosciute a livello aziendale.

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