Preavviso di dimissioni: quanti giorni per CCNL
La legge impone il preavviso ma non dice quanto deve durare: lo decide il contratto collettivo, in base al livello e agli anni di servizio. E le differenze sono ampie.
di Jacopo Curletto · Giornalista
Pubblicata il 7 min di lettura
Scritta a partire da norme e documenti ufficiali, elencati nelle fonti in fondo alla pagina.
Chi si dimette da un lavoro a tempo indeterminato deve dare al datore un periodo di preavviso, cioè continuare a lavorare per un certo numero di giorni dopo aver comunicato la decisione. Lo prevede l'articolo 2118 del codice civile, che però lascia ai contratti collettivi il compito di stabilirne la durata. Il risultato è che i termini vanno da pochi giorni a diversi mesi, a seconda del contratto, del livello e dell'anzianità.
In breve
- La durata del preavviso la fissa il CCNL e dipende quasi sempre da livello e anni di servizio.
- Alcuni contratti prevedono per chi si dimette termini più brevi rispetto al licenziamento, altri no.
- Chi non rispetta il preavviso deve un'indennità pari alla retribuzione dei giorni mancanti.
- Il preavviso non serve in caso di dimissioni per giusta causa e durante il periodo di prova.
- Le dimissioni si danno online, con la procedura del Ministero del Lavoro, salvo alcune eccezioni come il periodo di prova.
Quanti giorni: il confronto fra contratti
La tabella mette a confronto i termini di preavviso per le dimissioni in otto contratti, per i livelli più bassi e più alti e per il primo e l'ultimo scaglione di anzianità. Il dettaglio completo, livello per livello, è nella pagina dedicata di ciascun contratto.
| CCNL | Livelli più bassi | Livelli più alti | Note |
|---|---|---|---|
| Commercio | da 10 a 15 giorni (VI e VII) | da 45 a 90 giorni (Quadri e I) | giorni di calendario, termini più brevi del licenziamento |
| Metalmeccanici industria | da 10 giorni a 1 mese (C1, D2, D1) | da 2 a 4 mesi (A1, B3, B2) | stessi termini del licenziamento |
| Pubblici esercizi | da 15 a 20 giorni (6S, 6 e 7) | da 4 a 6 mesi (A e B) | stessi termini del licenziamento |
| Logistica e trasporto merci | 6 giorni lavorativi (operai) | metà dei termini di licenziamento (quadri e 1° livello: da 2 mesi e 15 giorni a 4 mesi e 15 giorni prima del dimezzamento) | per gli impiegati i termini si dimezzano |
| Energia e petrolio | metà dei termini di licenziamento (livello 6: da 2 settimane a 5 mesi prima del dimezzamento) | metà dei termini di licenziamento (livelli 1-3: da 4 a 8 mesi prima del dimezzamento) | per le dimissioni i termini si dimezzano |
| Bancari | 1 mese | 1 mese | termine unico, salvo accordo diverso |
| Assicurazioni | 1 mese | 1 mese | per il licenziamento 6 o 9 mesi |
| Acconciatura ed estetica | 15 giorni lavorativi (4° livello) | 20 giorni lavorativi (1°-3° livello) | non dipende dall'anzianità |
I valori vengono dagli articoli dei contratti depositati al CNEL, letti per intero. Per logistica ed energia e petrolio il contratto fissa i termini del licenziamento e stabilisce che per le dimissioni si riducono della metà, senza pubblicare la tabella già dimezzata: per questo non riportiamo un valore calcolato.
Come si conta
Il livello da usare è quello scritto in busta paga, e cosa indica lo spieghiamo nella guida sul livello di inquadramento. L'anzianità è quella maturata nella stessa azienda; nella logistica i termini valgono per chi ha superato il periodo di prova.
Contano anche il tipo di giorni e la data da cui parte il conteggio. Il commercio usa giorni di calendario e fa decorrere il preavviso dal 1° o dal 16 del mese; il contratto dell'acconciatura ed estetica usa giorni lavorativi; per i metalmeccanici il preavviso decorre dal giorno successivo a quello in cui l'azienda riceve le dimissioni. Il preavviso e le ferie non possono coincidere: lo stabilisce il codice civile (articolo 2109), e diversi contratti, come quello dei pubblici esercizi, lo ribadiscono.
Se non si rispetta il preavviso
Chi lascia il lavoro senza rispettare i termini deve all'altra parte un'indennità pari alla retribuzione dei giorni di preavviso non lavorati. Se è il lavoratore a non darlo, il datore trattiene la somma dalle competenze di fine rapporto, cioè dall'ultimo stipendio e dal TFR. Vale anche al contrario: il datore che licenzia senza preavviso deve pagare l'indennità sostitutiva.
Il datore può rinunciare al preavviso del dimissionario, ma con effetti diversi da contratto a contratto. Nel commercio, su richiesta del lavoratore, può far cessare subito il rapporto; nel contratto dei bancari, invece, se la banca libera il dimissionario prima della scadenza deve comunque pagargli la retribuzione fino al termine del preavviso.
Quando il preavviso non serve
Il preavviso non è dovuto per le dimissioni per giusta causa, quelle motivate da un fatto così grave da non permettere di proseguire il rapporto nemmeno per pochi giorni, come il mancato pagamento dello stipendio (articolo 2119 del codice civile). In quel caso è anzi il datore a dover pagare l'indennità di mancato preavviso al lavoratore. Non serve nemmeno durante il periodo di prova, quando ciascuna delle due parti può recedere senza preavviso (articolo 2096), salvo che il contratto collettivo disponga diversamente. Quanto dura la prova nei principali contratti è spiegato nella guida sul periodo di prova.
Come si danno le dimissioni
Dal 2016 le dimissioni si presentano solo online, con il modulo del Ministero del Lavoro, in autonomia con SPID o CIE oppure tramite un patronato, un sindacato o un consulente del lavoro (articolo 26 del decreto legislativo 151 del 2015). Una lettera consegnata a mano non basta. La procedura online non serve durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e per le dimissioni firmate in una sede protetta, come una commissione di conciliazione; per le lavoratrici in gravidanza e per i genitori con figli fino a tre anni le dimissioni vanno convalidate dall'Ispettorato del lavoro. Il modulo chiede la data di decorrenza, cioè il primo giorno in cui non si lavora più, che va calcolata tenendo conto del preavviso. Entro sette giorni dall'invio le dimissioni si possono revocare con la stessa procedura.
Assenze ingiustificate
Dal 2025 un'assenza ingiustificata oltre il termine fissato dal CCNL o, se il contratto non dice nulla, oltre 15 giorni può essere trattata dal datore come dimissioni. Il datore la comunica all'Ispettorato del lavoro e il rapporto si chiude per volontà del lavoratore, con la perdita della NASpI, salvo che il lavoratore dimostri di non aver potuto comunicare i motivi dell'assenza per forza maggiore o per colpa del datore (Lavorosì). Smettere di presentarsi al lavoro non è quindi un modo per evitare il preavviso.
Se non si conosce il proprio contratto, il primo passo è individuarlo con la guida su come sapere qual è il tuo CCNL. Cos'è un CCNL e cos'altro regola, oltre al preavviso, è spiegato nella guida cos'è il CCNL.
Domande frequenti
Quanti giorni di preavviso servono per dimettersi?
Dipende dal contratto collettivo, dal livello e dagli anni di servizio. Nel commercio si va da 10 giorni per i livelli VI e VII con meno di cinque anni di anzianità a 90 giorni per quadri e I livello oltre i dieci anni; nei bancari il termine è di un mese per tutti.
Si possono dare le dimissioni senza preavviso?
Sì, ma chi lo fa deve al datore un'indennità pari alla retribuzione dei giorni mancanti, trattenuta di solito dalle competenze di fine rapporto. Il preavviso non è dovuto per le dimissioni per giusta causa e durante il periodo di prova.
Il preavviso si conta in giorni lavorativi o di calendario?
Lo decide il contratto. Il commercio usa giorni di calendario, il contratto dell'acconciatura ed estetica giorni lavorativi, altri contratti ragionano in mesi. Conta anche il giorno da cui parte il conteggio, che in alcuni contratti è il 1° o il 16 del mese.
In prova serve il preavviso?
Di regola no: durante il periodo di prova ciascuna parte può recedere senza preavviso, salvo diversa previsione del contratto collettivo.
Fonti e riferimenti
- Codice civile, art. 2118: recesso dal contratto a tempo indeterminato
- Codice civile, art. 2119: recesso per giusta causa
- Codice civile, art. 2096: periodo di prova
- Codice civile, art. 2109: ferie e preavviso
- D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 26: dimissioni telematiche
- Ministero del Lavoro, dimissioni volontarie
- Lavorosì, dimissioni per fatti concludenti (legge 203/2024)
- Articoli sul preavviso dei CCNL commercio (artt. 251 e 256), metalmeccanici, pubblici esercizi (art. 208), logistica (art. 36), energia e petrolio (art. 50), bancari (art. 88), assicurazioni (art. 69), acconciatura ed estetica (art. 38), dai testi depositati al CNEL