CCNL Lavoro Domestico: Preavviso Dimissioni (Art. 35)

Il rapporto di lavoro nel Contratto Colf e Badanti si estingue con la morte anche di un solo contraente.

Ciascuna delle parti può recedere dal contratto di lavoro con l’osservanza del preavviso nei termini seguenti:

  • 15 giorni di calendario, fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro;
  • 30 giorni di calendario, oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro.

I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.

Per il rapporto di lavoro inferiore alle 25 ore settimanali, il preavviso è:

  • 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità;
  • 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.

Preavviso di licenziamento: tabella riassuntiva

MansioneAnzianità di servizioPreavviso
Domestici (Colf, badanti)< 5 anni15 giorni
Domestici (Colf, badanti)> 5 anni30 giorni
Domestici con < 25 ore settimanali< 2 anni8 giorni
Domestici con < 25 ore settimanali> 2 anni15 giorni
Custodi di ville< 1 anno30 giorni
Custodi di ville> 1 anno60 giorni

Preavviso di licenziamento custodi

Per i custodi di ville ed altri dipendenti che usufruiscano con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità, e di 60 giorni di calendario per anzianità superiore.

Alla scadenza del preavviso, l’alloggio deve essere rilasciato libero da persone e da cose non appartenenti al datore di lavoro. I suddetti termini saranno ridotti del 50% in caso di dimissioni da parte del lavoratore.

Nel caso di mancato preavviso, è dovuta dalla parte recedente un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.

In caso di morte del datore di lavoro i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso.