Contratto Energia e petrolio: testo, scheda e PDF

Rinnovo del CCNL Energia e Petrolio

VigenteScadenza 31/12/2027Dipendenti 2025 37.504Ultimo accordo 16/04/2025CNEL B254Chimici
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Il contratto collettivo dell'energia e del petrolio, codice CNEL B254, copre 37.504 dipendenti in 243 aziende secondo i flussi UNIEMENS 2025. Si applica alle imprese della raffinazione, dell'estrazione e della distribuzione di energia e prodotti petroliferi. Lo firma Confindustria Energia con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil.

Le parti hanno firmato il testo vigente il 16 aprile 2025, con scadenza al 31 dicembre 2027. È un contratto con retribuzioni fra le più alte dell'industria: gli importi per livello sono nelle tabelle retributive.

Il settore ha un forte lavoro a turni e in reperibilità, con compensi specifici oltre al minimo tabellare. La classificazione delle figure, dagli operai di impianto ai quadri, è nella pagina livelli.

Livelli e Mansioni

Dai un'occhiata alle mansioni previste dal contratto collettivo del lavoro alla pagina livelli CCNL Energia e Petrolio.

Tabelle retributive

Trovi le informazioni relative a salario minimo, indennità e altre voci paga nella pagina dedicata alle tabelle retributive del CCNL Energia e Petrolio.

Preavviso di licenziamento e dimissioni

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due Parti senza preavviso, salvo il licenziamento/dimissioni per giusta causa.

I termini di preavviso per il caso di licenziamento, una volta superato il periodo di prova, sono stabiliti come segue:

AnzianitàLivelli 1-3Livelli 4-5Livello 6
Fino a 2 anni4 mesi3 mesi2 settimane
Oltre 2° fino al 5° anno4 mesi3 mesi1 mese
Oltre 5° fino a 10° anno6 mesi5 mesi4 mesi
Oltre 10° fino a 15° anno6 mesi5 mesi4 mesi
Oltre 15 anni8 mesi6 mesi5 mesi


In caso di dimissioni i termini di cui sopra sono ridotti della metà.

La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti termini deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Se il lavoratore dimissionario non dà il preavviso, l’azienda ha diritto di trattenere su quanto a lui dovuto la somma corrispondente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Agli effetti del presente articolo, oltre alla retribuzione (minimo tabellare, livello di C.R.E.A.,
eventuale indennità di funzione, a Ex scatti di anzianità non assorbibili, eventuali aumenti di merito, eventuali eccedenze sul minimo tabellare), verranno conteggiati l’eventuale edr ex turni e i ratei della 13a e 14a mensilità.

Il periodo di preavviso, prestato o sostituito dalla corrispondente indennità, deve essere computato nell’anzianità agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto in caso di
licenziamento.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.

Durante il periodo di preavviso, l’azienda è tenuta a concedere al lavoratore brevi permessi per cercarsi una nuova occupazione. La distribuzione e la durata di tali permessi sono stabiliti dall’azienda, in relazione alle sue esigenze tecnico-organizzative.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.

Il periodo di preavviso può decorrere da qualsiasi giorno del mese; tuttavia, nel caso di licenziamento, se la data di decorrenza è diversa dal 15 o dal 30 (o 28 o 31) del mese, i periodi indicati dal secondo comma del presente articolo si considerano aumentati di un numero di giorni pari quelli mancanti al 15 o al 30 (o 28 o 31) del mese.

Tredicesima e quattordicesima mensilità

Le aziende corrisponderanno a tutti i lavoratori nel mese di dicembre una tredicesima mensilità e nel mese di giugno una quattordicesima mensilità, pari alla sola retribuzione globale mensile, così come definita nell’art. 32, percepita da ciascun lavoratore alle rispettive date di maturazione.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi delle mensilità di cui sopra quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel periodo annuale cui ciascuna di essa si riferisce.

Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni verranno considerate a questi effetti come un dodicesimo. Le frazioni inferiori saranno trascurate.

La tredicesima mensilità si intenderà riferita al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre. La quattordicesima mensilità si intenderà riferita al periodo dal 1° luglio al 30 giugno.

Per la lettura del testo integrale si rimanda alla consultazione del PDF aggiornato.

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