CCNL Energia Petrolio: Quali sono i Compensi per lavoro in turno? (Art. 25)

La disciplina del lavoro in turno nel CCNL Energia e Petrolio correla pienamente i compensi del lavoro in turno al disagio delle prestazioni effettive, superando le indennità fisse mensili.

Ogni altro tipo di organizzazione degli orari di lavoro diverso dai turni di tipo A, B e C di cui all’articolo 22 viene considerato come lavoro non in turno, e pertanto ricade sotto la disciplina specifica dei “Compensi per lavoro notturno, festivo e straordinario” (art. 28).

Al lavoratore assegnato al lavoro in turno di tipo A si applicano per ogni ora di lavoro effettivamente prestata le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria, di cui all’art. 33:

maggiorazione feriale diurna22%
maggiorazione feriale notturna55%
maggiorazione domenicale e festiva diurna35%
maggiorazione domenicale e festiva notturna70%

Al lavoratore assegnato al lavoro in turno di tipo C si applicano per ogni ora di lavoro effettivamente prestata le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria, di cui all’art. 33:

maggiorazione feriale diurna17,3%
maggiorazione domenicale e festiva diurna33%

A livello aziendale saranno concordate percentuali di maggiorazioni per l’eventuale utilizzo del turno B e per il turno degli avio rifornitori, in coerenza e proporzione con quelle individuate per i turni di tipo A e C.

Tali maggiorazioni non rientrano nel computo della paga oraria per prestazioni di lavoro straordinario e festivo, mentre sono cumulabili ai compensi previsti per gli stessi titoli (vedi tabella esplicativa qui sotto).

Esse sono corrisposte per le ore effettivamente lavorate in turno e in tali maggiorazioni è già stata ricompresa pattiziamente, in via forfetaria e di miglior favore, la reale incidenza su tutti gli istituti contrattuali.

Tali maggiorazioni per il lavoro in turno sono corrisposte anche ai turnisti addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia. Nei casi di addestramento/formazione, permessi sindacali e di impegno del turnista in attività giornaliere, saranno mantenute le prassi vigenti a livello aziendale.

In assenza di regolamentazione aziendale, per tali fattispecie verrà riconosciuta la maggiorazione dell’12,5%. In caso di prolungata assenza per malattia e infortunio extraprofessionale che si protragga continuativamente oltre i 15 giorni lavorativi sarà corrisposta un’indennità pari al 16% della retribuzione giornaliera dal 1° giorno di assenza.

Per le assenze in caso di infortunio, sarà riconosciuta la maggiorazione del 16%.

La maggiorazione del 16% sarà riconosciuta anche nei casi di fruizione dei permessi L. n. 104/92 solo per i lavoratori disabili e per i lavoratori che assistono i componenti del proprio nucleo familiare.

La fruizione di tali permessi sarà programmata con cadenza di norma mensile.

tabella percentuali turnista