La disciplina del lavoro in turno nel CCNL Energia e Petrolio correla pienamente i compensi del lavoro in turno al disagio delle prestazioni effettive, superando le indennità fisse mensili.
Ogni altro tipo di organizzazione degli orari di lavoro diverso dai turni di tipo A, B e C di cui all’articolo 22 viene considerato come lavoro non in turno, e pertanto ricade sotto la disciplina specifica dei “Compensi per lavoro notturno, festivo e straordinario” (art. 28).
Al lavoratore assegnato al lavoro in turno di tipo A si applicano per ogni ora di lavoro effettivamente prestata le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria, di cui all’art. 33:
maggiorazione feriale diurna | 22% |
maggiorazione feriale notturna | 55% |
maggiorazione domenicale e festiva diurna | 35% |
maggiorazione domenicale e festiva notturna | 70% |
Al lavoratore assegnato al lavoro in turno di tipo C si applicano per ogni ora di lavoro effettivamente prestata le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria, di cui all’art. 33:
maggiorazione feriale diurna | 17,3% |
maggiorazione domenicale e festiva diurna | 33% |
A livello aziendale saranno concordate percentuali di maggiorazioni per l’eventuale utilizzo del turno B e per il turno degli avio rifornitori, in coerenza e proporzione con quelle individuate per i turni di tipo A e C.
Tali maggiorazioni non rientrano nel computo della paga oraria per prestazioni di lavoro straordinario e festivo, mentre sono cumulabili ai compensi previsti per gli stessi titoli (vedi tabella esplicativa qui sotto).
Esse sono corrisposte per le ore effettivamente lavorate in turno e in tali maggiorazioni è già stata ricompresa pattiziamente, in via forfetaria e di miglior favore, la reale incidenza su tutti gli istituti contrattuali.
Tali maggiorazioni per il lavoro in turno sono corrisposte anche ai turnisti addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia. Nei casi di addestramento/formazione, permessi sindacali e di impegno del turnista in attività giornaliere, saranno mantenute le prassi vigenti a livello aziendale.
In assenza di regolamentazione aziendale, per tali fattispecie verrà riconosciuta la maggiorazione dell’12,5%. In caso di prolungata assenza per malattia e infortunio extraprofessionale che si protragga continuativamente oltre i 15 giorni lavorativi sarà corrisposta un’indennità pari al 16% della retribuzione giornaliera dal 1° giorno di assenza.
Per le assenze in caso di infortunio, sarà riconosciuta la maggiorazione del 16%.
La maggiorazione del 16% sarà riconosciuta anche nei casi di fruizione dei permessi L. n. 104/92 solo per i lavoratori disabili e per i lavoratori che assistono i componenti del proprio nucleo familiare.
La fruizione di tali permessi sarà programmata con cadenza di norma mensile.
![tabella percentuali turnista](https://www.contratticcnl.it/wp-content/uploads/2021/10/tabella-percentuali-turnista-ccnl-petrolio-1024x772.png)