Trasferte (Art. 42) – CCNL Energia e Petrolio

L’azienda in relazione alle esigenze di servizio, può inviare il lavoratore in trasferta fuori della sua abituale sede di lavoro.

Al lavoratore in trasferta l’azienda corrisponde:

  • il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute utilizzando i normali mezzi di trasporto;
  • il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio debitamente e formalmente
    documentate nei limiti della normalità;
  • il rimborso delle altre eventuali spese vive, necessarie per l’espletamento della missione.

Il lavoratore è tenuto a esibire formale e idonea dettagliata documentazione relativa alle spese medesime.

È facoltà dell’azienda sostituire il rimborso delle spese di vitto ed alloggio con la corresponsione di massimali giornalieri, da determinarsi nell’ambito della contrattazione aziendale, tenuto conto dei vari livelli di lavoratori e del relativo trattamento economico, della durata della trasferta e delle località in cui il lavoratore viene inviato in trasferta.

Al lavoratore viene corrisposta, per ogni giornata di trasferta, un’indennità del 24% calcolata su Minimo e C.R.E.A..

Ai fini di tale indennità viene considerata come trasferta ogni missione fuori della normale sede di lavoro che, quanto alla durata, superi una intera giornata o, nell’ambito di una sola giornata, superi le dodici ore.

L’indennità di trasferta viene liquidata in quote giornaliere indivisibili. Il computo viene effettuato, per durata, come segue:

  • da 0 a 12 ore: nessuna quota;
  • da oltre 12 ore fino a 36 ore: una quota;
  • da oltre 36 fino a 60 ore: due quote, ecc..

Sarà comunque liquidato un numero di quote non inferiore al numero dei pernottamenti. Quando la durata della trasferta superi le 15 ore senza che vi sia pernottamento, verrà liquidata una quota e mezza dell’indennità di trasferta.

Quando la trasferta abbia inizio prima delle ore 18.00 o termini dopo le ore 13.00 in giornata non lavorativa sarà riconosciuta una quota aggiuntiva dell’indennità di cui sopra.

L’indennità di cui sopra compensa le spese non documentabili, nonché eventuali anticipazioni e protrazioni dell’orario di lavoro derivanti dall’espletamento della trasferta. L’indennità di trasferta, nonché i trattamenti di rimborso spese, non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto.

Quando siano richieste al lavoratore prestazioni effettive oltre la durata del normale orario di lavoro giornaliero nella sede di trasferta, tali prestazioni vanno considerate come lavoro straordinario e sono pertanto regolate dall’art. 28.

La normativa sopra definita non è applicabile al personale commerciale e tecnico esterno, per le caratteristiche intrinseche della loro attività.

Il trattamento particolare onnicomprensivo, anche collettivo, per particolari gruppi di lavoratori o attività specifiche, che non fa parte ad alcun effetto della retribuzione, per le trasferte di particolare natura o durata, incluse le missioni all’estero che comportino significativi disagi per i lavoratori, è demandato a livello aziendale. In questi casi ovviamente non si darà luogo ai trattamenti previsti dal presente articolo.

Si intendono comunque salvaguardati eventuali trattamenti aziendali di miglior favore.