Banca Ore (Art. 24) – CCNL Colf e Badanti

Nei rapporti di lavoro individuali di durata non inferiore alle 30 ore settimanali e con prestazione distribuita su almeno 5 giorni settimanali, è possibile concordare l'istituzione di una banca ore per fronteggiare periodi nei quali, per comprovate ragioni, il datore di lavoro possa richiedere prestazioni aggiuntive rispetto all'orario contrattualmente stabilito.

Le ore lavorate in misura superiore all'orario contrattualmente previsto, saranno recuperate sotto forma di permessi, da potersi godere anche a giornate, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno seguente.

Nel caso in cui non sia consentito al lavoratore il recupero di tali ore entro il termine sopra indicato, le ore totalmente o parzialmente non recuperate dovranno essere retribuite come ore di lavoro straordinario entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di svolgimento delle stesse.

Le ore di lavoro da far confluire nella banca ore non potranno comunque eccedere, su base settimanale, una percentuale pari al 20% dell'orario settimanale contrattualmente previsto e comunque non potranno eccedere, su base annuale, una percentuale pari al 5% dell'orario annuale.

La banca ore dovrà essere prevista da apposito accordo scritto, anche contenuto nella lettera di assunzione o da altro atto scritto, anche successivo all'assunzione.

Il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore lo svolgimento di prestazione aggiuntiva sulla base di quanto previsto dal presente articolo, con un preavviso di almeno 48 ore.