I lavori in turno presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti:
- A) Turni con i quali viene assicurata un’attività continua per tutte le ore del giorno e della notte e per tutti i giorni della settimana.
- B) Turni con i quali viene assicurata un’attività continua per tutte le ore del giorno e della notte, ma con interruzione alla fine di ogni settimana.
- C) Turni con i quali viene assicurata un’attività per tutti i giorni della settimana, con esclusione però del turno notturno.
Ferma restando la possibilità per le parti di individuare e definire contrattualmente, in aggiunta ai tipi più sopra considerati, altri eventuali tipi di turno e la relativa disciplina, ogni altro tipo di organizzazione degli orari di lavoro diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo viene considerato come lavoro non in turno, e pertanto ricade sotto la disciplina specifica dell’art. 28.
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall’effettuare lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera nei turni prestabiliti per i lavori cui sono adibiti.
Con l’obiettivo di una corretta flessibilità delle modalità di conferimento della prestazione, le parti concordano che devono essere considerate insite nelle attività di lavoro in turno:
- la possibilità di essere chiamato in servizio durante il riposo nonché la possibilità di eventuali modifiche individuali e temporanee dell’orario di lavoro non preavvisabili, in quelle circostanze operative non fronteggiabili con i normali meccanismi di sostituzione;
- l’obbligo di attendere sul posto di lavoro il turnista subentrante, fermo restando l’impegno dell’azienda a provvedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione.
D.lgs. n. 66/2003
In attuazione di quanto stabilito dall’art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 66/2003, si conviene che nelle fattispecie indicate nel presente articolo, per i lavoratori turnisti nelle situazioni d’emergenza (di natura ambientale, impiantistiche e di cambio turno), il riposo giornaliero può essere inferiore alle 11 ore.
Ulteriori accordi, coerenti con la presente intesa, saranno realizzati a livello aziendale. Sono fatte salve le intese in materia già sottoscritte alla data di entrata in vigore del CCNL 30 marzo 2006.