Lavoro notturno, festivo e straordinario (Art. 27) – CCNL Energia e Petrolio

È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21 e le ore 7 per il personale giornaliero e tra le ore 22 e le ore 6 per il personale turnista. È considerato lavoro festivo quello prestato nelle domeniche (o giornate corrispondenti di riposo compensativo) e quello prestato nei giorni di festività di cui alle lettere b) e c) dell’art. 30.

È considerato lavoro straordinario ai soli fini contrattuali e non di legge quello effettuato oltre i limiti dell’orario normale giornaliero definito e comunque in situazioni di eccezionalità quali:

  • mancato/ritardo cambio turno a fronte di eventi naturali eccezionali
  • prevenzione impatti ambientali nel breve periodo
  • lavori preparatori e/o complementari connessi con fermate o avviamento impianti
  • prevenzione/mantenimento sicurezza
  • rischio fermate imprevista/grave perdita di capacità
  • verifiche prove straordinarie
  • anomalie servizi ausiliari
  • ripristino sistemi di controllo automatico
  • continuità operazione critica non interrompibile
  • inventari/bilanci mensili annuali.

Il lavoratore può esimersi dall’effettuare il lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno richiesto dall’azienda solo quando sussistano valide e comprovabili ragioni individuali di impedimento.