Contratto di lavoro a tempo parziale (Art. 4) – CCNL Energia e Petrolio

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi, in posizioni compatibili con l’istituto, o mediante assunzione o per effetto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, in applicazione della normativa vigente.

Il contratto di lavoro part-time deve stipularsi per iscritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno.

Le prestazioni lavorative in questo ambito, previa richiesta dell’Azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale, sono ammesse entro il limite dell’orario contrattuale settimanale definito dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno.

Le ore di lavoro supplementare saranno compensate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà riproporzionato, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.

All’atto della stipula del contratto part-time le Aziende informeranno il lavoratore sui riflessi in materia previdenziale. All’atto della stipula del contratto di lavoro a tempo parziale e/o nel corso di svolgimento dello stesso potranno essere concordate tra Azienda e lavoratore clausole elastiche con preavviso minimo di 5 giorni.

L’applicazione delle clausole elastiche temporanee comporta il riconoscimento di una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale, comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Le modifiche non potranno comunque eccedere il 25% della prestazione annua a tempo parziale.

Per ogni altra determinazione in materia di lavoro supplementare si rimanda alle disposizioni del D. Lgs. 81/2015. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera Azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa.

La trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno deve avvenire con il consenso scritto delle Parti. Potranno essere definiti accordi individuali di passaggio da tempo pieno a tempo parziale, o viceversa, per periodi predeterminati, con automatico ripristino alla scadenza.

Pertanto, all’atto della trasformazione, le Parti contraenti potranno concordare:

  • la possibilità e le condizioni per l’eventuale ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno;
  • le pattuizioni individuali di passaggio a tempo parziale, esclusivamente per periodi predeterminati, con automatico ripristino del tempo pieno allo scadere del termine previsto.

La R.S.U. dell’unità lavorativa sarà informata nei casi di variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa a part-time in relazione a esigenze tecniche, produttive, organizzative e di mercato.

Le Aziende comunicheranno alla e R.S.U. i dati a consuntivo nonché gli elementi di obiettiva giustificazione concernenti le prestazioni supplementari dei rapporti di lavoro part-time.